Passaggio a livello senza barriere: segnale, norme e multe Sai come devi comportarti dinanzi a un passaggio a livello senza barriere? Scopri la segnaletica

Passaggio a livello senza barriere: segnale, norme e multe

Sai come devi comportarti dinanzi a un passaggio a livello senza barriere? Scopri la segnaletica, le norme del Codice della Strada e le multe previste

26 Ottobre 2022 - 10:10

Tempo fa abbiamo spiegato come comportarsi a un passaggio a livello con barriere, stavolta parliamo invece della condotta da seguire a un passaggio a livello senza barriere, ovviamente ben più pericoloso. Se ne trovano ancora, specialmente in strade di campagna e di montagna, debitamente individuati con segnaletica verticale e orizzontale per ridurre al minimo i rischi.

PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE: NORME DI COMPORTAMENTO

Il Codice della Strada si occupa dell’argomento disponendo con l’art. 147 comma 2 che “prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle specifiche segnalazioni, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli”. Nei commi successivi il CdS aggiunge che gli utenti della strada:

– non devono attraversare un passaggio a livello (con o senza barriere) quando siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica;

– devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello (con o senza barriere). In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.

PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE: SEGNALETICA

La specifica segnaletica del passaggio a livello senza barriere è definita dall’articolo 44 del Codice della Strada e dagli articoli 184, 188 e 190 del Regolamento d’attuazione dello stesso CdS. In particolare l’art. 44 comma 3 precisa che nel Regolamento sono stabiliti i segnali verticali e orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, nonché le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi e acustici. Vediamo quali sono.

– Nei passaggi a livello senza barriere o semibarriere devono essere collocati i segnali stradali della Croce di S. Andrea (se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo tutto il percorso di approccio), oppure della Croce di S. Andrea + segnale ‘Fermarsi e dare precedenza’ posti sullo stesso sostegno (se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario), oppure Croce di Sant’Andrea + dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente + dispositivo di segnalazione acustica (se la visibilità è insufficiente). La Croce di S. Andrea, semplice se la ferrovia è a un binario o doppia se la ferrovia è a due o più binari, dev’essere collocata sulla destra della strada, nell’immediata prossimità del binario.

– In un passaggio a livello senza barriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito semaforo, la Croce di S. Andrea è sostituita dal ‘segnale di passaggio a livello senza barriere’ collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario. Da entrambi i lati del passaggio a livello, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa, dev’essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata, tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce in transito.

– Per assicurare una maggiore visibilità, i dispositivi di segnalazione luminosa possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata, oppure possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata. Inoltre possono essere resi visibili dalla parte posteriore.

Passaggio a livello senza barriere

PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE: MULTE PER I TRASGRESSORI

I conducenti che violano le norme di comportamento a un passaggio a livello senza barriera, oltre a porsi in una situazione di estremo pericolo per se stessi e per eventuali altri utenti della strada, nonché per gli occupanti del treno in transito, sono soggetti al pagamento di una multa da 87 a 344 euro e alla perdita di 6 punti patente (12 nel caso di conducenti neopatentati). Se c’è recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si aggiunge la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

Ricordiamo infine che è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere. Salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori. Allo stesso modo è vietato il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello. Per queste violazioni la multa è da 167 a 665 euro + perdita di 10 punti patente (20 per i neopatentati) + sospensione della patente da 1 a 3 mesi (da 3 a 6 mesi per i neopatentati). Sono vietati anche la sosta, l’inversione di marcia e la retromarcia.

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