Omicidio stradale per la morte dell’agente di Polizia: perché la legge è debole

Omicidio stradale per la morte dell’agente di Polizia: perché la legge è debole

La morte dell'agente Francesco Imprezzabile evidenzia le falle della legge sull'omicidio stradale: qualificata come colposa, applica pene troppo lievi

 

La morte dell'agente Francesco Imprezzabile evidenzia le falle della legge sull'omicidio stradale: qualificata come colposa, applica pene troppo lievi

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25 Giugno 2026 - 10:15

La tragica scomparsa di Francesco Imprezzabile, l’agente di Polizia Locale di Milano morto durante un inseguimento, riapre una ferita mai rimarginata nel nostro sistema giuridico e sociale: il dramma avvenuto è infatti il sintomo di una normativa sull’omicidio stradale che troppe volte – è la nostra opinione – si rivela debole, inadeguata e incapace di garantire una vera giustizia a favore delle vittime e dei loro familiari, a tutela di Forze dell’ordine e cittadini. E per prevenire il ripetersi di eventi analoghi.

OMICIDIO STRADALE DOPO LA TRAGEDIA DI MILANO: IL PROBLEMA DELLA COLPA

Partiamo da un fatto: Genti Berisha, l’albanese in fuga per le strade della metropoli, è accusato di omicidio stradale per la morte dell’agente Imprezzabile. Ci sarà un normale processo e la magistratura deciderà sul caso.

Il problema risiede nella qualificazione giuridica del reato. Attualmente, la legge italiana inquadra l’omicidio stradale come un reato colposo, ovvero commesso per imprudenza, negligenza o imperizia. Di conseguenza, anche quando le pene previste sono severe, il reato continua a essere qualificato come colposo, con conseguenze che molti ritengono non proporzionate alla gravità di alcune condotte.

Non manca poi chi osserva come, in alcuni casi, l’applicazione delle attenuanti e dei benefici processuali possa determinare una sensibile riduzione della pena finale, alimentando nell’opinione pubblica una percezione di scarsa efficacia deterrente della norma.

OMICIDIO STRADALE DOLOSO, C’È DA RAGIONARCI

È evidente che esiste un cortocircuito logico e morale in questo approccio. Chi si mette alla guida di un mezzo a tutta velocità in un contesto urbano o semi-urbano, dopo non essersi fermato al posto di blocco, non sta – a nostro giudizio – commettendo un errore di valutazione o una distrazione.

Chi spinge l’acceleratore a tavoletta per fuggire alle Forze dell’ordine compie una scelta deliberata e ha una precisa consapevolezza del rischio: nel momento esatto in cui si decide di scappare, violando ogni regola del Codice della Strada, si mette in conto lo scenario in cui quel comportamento potrebbe trasformarsi in un’arma letale.

Per questa ragione, da più parti si solleva la necessità di una riforma profonda, una norma specifica che preveda e introduca il concetto di dolo, che rappresenta il criterio d’imputazione soggettiva più pesante nel nostro ordinamento penale. Si configura quando un soggetto commette un reato con coscienza e volontà. Al volante, chi agisce con dolo eventuale prevede concretamente la possibilità che si verifichi l’evento dannoso e, nonostante ciò, decide comunque di agire accettando quel rischio.

Omicidio stradale per la morte dell’agente di Polizia, perché la legge è debole

I TRE TIPI DI DOLO

Al vertice, troviamo il dolo intenzionale, in cui l’evento è l’obiettivo diretto della condotta. Segue il dolo diretto, dove l’evento non è lo scopo principale, ma il soggetto sa che si realizzerà con certezza quasi assoluta come conseguenza della sua azione. La forma più complessa ed elastica è il dolo eventuale.

Questo si verifica quando l’autore non persegue direttamente il danno, ma prevede la concreta possibilità che si verifichi come conseguenza del suo comportamento e, nonostante ciò, decide di agire. In termini giuridici, l’individuo “dice di sì al rischio” dell’evento. È proprio questo l’elemento cardine invocato nei casi di fughe a folle velocità: la consapevolezza che quell’infrazione  possa provocare una tragedia.

Stesso discorso per la guida sotto l’effetto di droghe e alcol: salendo in macchina in stato di alterazione, l’automobilista accetta di esporsi e di esporre gli altri a un rischio gravissimo, la cui rilevanza penale continua a essere oggetto di dibattito.

ALCOLTEST E DROGATEST A DISTANZA DI TEMPO, LA SITUAZIONE SI COMPLICA

Per tutti i soggetti che vengono sottoposti ad alcoltest e drogatest a distanza di tempo (come nel caso specifico), la questione si complica: fra il momento del sinistro e quello della prova del sangue, le sostanze potrebbero in qualche modo essere scomparse dall’organismo dell’individuo. La prospettiva corretta è l’analisi del comportamento del guidatore a prescindere dall’esito dei vari test.

UNA SVOLTA NECESSARIA

La morte dell’eroe (stava proteggendo tutti noi in quel momento) Francesco Imprezzabile impone una riflessione seria che va oltre il singolo caso giudiziario, sul quale saranno i magistrati a pronunciarsi. La domanda che la politica e il legislatore non possono più evitare è se sia ancora corretto ricondurre all’ambito della colpa condotte che, per il livello di rischio creato e per la consapevolezza con cui vengono poste in essere, appaiono profondamente diverse da una semplice imprudenza al volante.

Nessuno chiede scorciatoie giudiziarie né processi sommari sull’onda emotiva della tragedia (che pure ci colpisce profondamente). Ma è legittimo interrogarsi sulla capacità dell’attuale impianto normativo di rispondere a comportamenti estremi come le fughe ad alta velocità o la guida in condizioni gravemente alterate.

Se chi sceglie di mettersi alla guida ignorando deliberatamente ogni regola accetta di esporre gli altri a un pericolo mortale, allora il confine tra colpa e dolo merita quantomeno di essere ripensato.

È un dibattito complesso, che richiede equilibrio e rigore giuridico. Ma rinviarlo ancora – alla luce di vari episodi recenti – significherebbe ignorare una realtà che continua a presentare un tributo di vite umane inaccettabile.

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