
La Corte di Cassazione conferma: per la revoca della patente di un omicidio stradale non aggravato, il giudice deve motivare la decisione
Un omicidio stradale senza le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di droghe non prevede automaticamente la sanzione accessoria della revoca della patente. E se un giudice decide di applicarla, è tenuto a motivare la decisione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, confermando altre sentenze dello stesso tenore, chiamata in causa da un automobilista a cui era stato revocato il documento di guida a seguito della condanna per omicidio stradale ‘semplice’ senza fornirgli alcuna motivazione.
OMICIDIO STRADALE: QUANDO SI APPLICA LA REVOCA
In base alla normativa italiana, chi commette uno dei reati stradali contemplati dall’articolo 222 del Codice della Strada, ma non ulteriormente aggravati dall’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, può soggiacere alla sanzione amministrativa accessoria tanto della sospensione quanto della revoca della patente di guida. La scelta si fonda su un accertamento di fatto e su un giudizio prognostico affidato al decidente, cioè al giudice. L’esistenza dell’opzione tra una o l’altra sanzione amministrativa è stata affermata dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto legittimo l’automatismo della revoca solo nei casi in cui il reato stradale sia stato commesso in stato di ebbrezza in base ad alti parametri di alcol assunto o sotto l’influenza di droghe.
OMICIDIO STRADALE NON AGGRAVATO: REVOCA PATENTE SOLO SE MOTIVATA
Alla luce di ciò la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25780/2024, ha accolto il ricorso di un automobilista condannato per omicidio stradale in cui contestava l’applicazione della revoca della patente in quanto non motivata. Infatti, trattandosi di condanna non aggravata dalle due condizioni di alterazione psicofisica (alcol e/o droga), la scelta di applicazione della sanzione amministrativa più grave è frutto di valutazione del giudice affidata alla sua discrezionalità che, in quanto tale, va obbligatoriamente riportata in sentenza al fine di conoscere i motivi che hanno condotto alla scelta operata.
IL GIUDICE HA IL DOVERE DI MOTIVARE LA REVOCA
Tra l’altro nel caso in esame era stata riconosciuta esistente anche la colpa concorrente della vittima e ciò aveva portato a stabilire una pena ridotta. Il che rende ancor più stringente il dovere del giudice di motivare sulla sussistenza del presupposto della pericolosità anche futura che il condannato potrebbe esprimere nell’ambito della circolazione stradale, al fine di dare legittima giustificazione alla sua decisione di applicare la revoca della patente.