Omicidio stradale: la revoca della patente non è automatica I cittadini coinvolti in incidenti con animali selvatici in Lombardia

Omicidio stradale: la revoca della patente non è automatica

Nei casi di omicidio stradale la revoca della patente non è automatica, il giudice può infatti disporre la sola sospensione del documento di guida.

16 Gennaio 2020 - 03:01

Se in un procedimento giudiziario viene riscontrato il reato di omicidio stradale, non c’è in automatico la sanzione accessoria della revoca della patente. Infatti, se non ricorrono circostanze aggravanti, il giudice penale può disporre, in alternativa, la ‘semplice’ sospensione del documento di guida fino a quattro anni, ai sensi dell’articolo 222 del Codice della Strada, comma 2, secondo e terzo periodo, che recita appunto: “Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni”.

OMICIDIO STRADALE E REVOCA DELLA PATENTE: L’ULTIMA SENTENZA

Della questione se n’è occupato di recente il Gup del Tribunale di La Spezia. Chiamato ad esprimersi sul caso di un uomo accusato di omicidio stradale per aver causato la morte di un altro conducente dopo una violenta collisione avvenuta in orario notturno. L’imputato, in sosta con il suo furgone dopo aver fatto rifornimento di carburante, finiva colpito da un’autovettura che non si era accorta della sua presenza. Ne faceva maggiormente le spese proprio il guidatore dell’auto, deceduto per le gravi lesioni riportate. A carico di quest’ultimo il giudice riscontrava comunque delle colpe, in particolare quella di aver superato, seppur di poco, i limiti di velocità consentiti, e di non aver correttamente allacciato la cintura di sicurezza. Ma le maggiori responsabilità sono gravate sull’autista del furgone in sosta. In particolare per non aver provveduto a collocare il segnale di emergenza a 100 metri di distanza, soprattutto viste le condizioni di tempo e di luogo che non rendevano visibile il suo mezzo. Alla luce dell’istruttoria svolta, il giudice ha quindi ritenuto di dover affermare la responsabilità penale dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio. Condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione e alla sospensione della patente per due anni.

Omicidio stradale revoca della patente

OMICIDIO STRADALE: REVOCA DELLA PATENTE NON AUTOMATICA, LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Nel redigere la sentenza il Gup di la Spezia si è rifatto alla recente ordinanza (n. 88/2019) della Corte Costituzionale, che lo scorso aprile ha dichiarato illegittimo l’art. 222 CdS relativamente al quarto periodo del comma 2. Nella parte in cui non prevedeva che in caso di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del Codice Penale, il giudice potesse disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa. Qualora, ovviamente, non ricorressero circostanze aggravanti, ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 art. 222 CdS. Inoltre, nel quantificare in due anni (anche se la normativa ne prevede quattro) la durata della sospensione della patente per il conducente condannato, si è basato sulla norma secondo cui, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole (concorso di colpa), la pena è diminuita fino alla metà.

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