Multa auto non firmata: quando è valida?

Multa auto non firmata: quando è valida?

La validità della multa auto non firmata dipende dalla modalità in cui il verbale viene compilato e notificato. L’ordinanza della Cassazione

11 Maggio 2023 - 13:30

Una multa auto non firmata è valida o è destinata a essere annullata? Nell’ambito della sanzione per violazioni del Codice della strada, la firma dell’agente verbalizzante ha infatti storicamente rappresentato un requisito imprescindibile per la validità del provvedimento amministrativo. L’introduzione di sistemi informatici ha cambiato le regole del gioco. I moduli precompilati hanno infatti riconosciuto la validità dell’impronta meccanica o digitale. Ecco dunque che sorge inevitabile la domanda se una multa auto non firmata possa essere valida e se l’automobilista può impugnarla per mancanza di un elemento essenziale del verbale. In premessa specifichiamo che secondo il Codice della strada, il valore legale della multa auto non dipende necessariamente dalla firma autografa dell’agente verbalizzante. La norma prevede che il verbale di accertamento possa essere redatto anche senza la firma dell’agente, a condizione che sia munito di un timbro o di un’ulteriore firma digitale a garanzia dell’autenticità del documento. Ma ci sono alcune specificità da considerare e che approfondiamo in questo articolo.

MULTA AUTO NON FIRMATA: DEVE ESSERE SEMPRE COSÌ?

La questione della multa auto non firmata richiede una distinzione di base. Da una parte quella della violazione contestata immediatamente a chi l’ha commessa e dall’altra quella in cui il verbale viene notificato in un secondo momento. Nel primo caso, gli agenti accertatori devono redigere il verbale seduta stante e lo consegnano direttamente al trasgressore. La firma degli agenti è in questo caso obbligatoria. Nel secondo caso, il verbale viene compilato con sistemi meccanizzati negli uffici dell’organo che ha rilevato la violazione. Non richiede la firma del pubblico ufficiale o del dirigente dell’ufficio. L’articolo 200 del Codice della strada prevede che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata sia al trasgressore sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Di conseguenza, la contestazione immediata rappresenta la regola, mentre la contestazione differita l’eccezione. Nella pratica, i casi di contestazione differita della violazione sono molto frequenti. In molte occasioni non è possibile fermare il veicolo nell’immediatezza senza mettere a repentaglio la sicurezza stradale. Ad esempio, il rilevamento degli eccessi di velocità mediante apparecchi autovelox o tutor richiede necessariamente la compilazione del verbale negli uffici dell’organo accertatore e la successiva notifica al trasgressore.

QUANDO È VALIDA LA MULTA AUTO NON FIRMATA

Il procedimento di contestazione di una multa auto non firmata può dunque avvenire in due modi. Nel caso di utilizzo di sistemi meccanizzati per la compilazione del verbale, la giurisprudenza ha stabilito che la firma autografa non è necessaria. Può cioè essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del pubblico ufficiale accertatore e dell’organo di appartenenza. Questa modalità di redazione dei documenti è stata riconosciuta valida dalla legge per tutti gli atti amministrativi compilati tramite sistemi informativi automatizzati. Ormai di uso comune in tutta Italia. Basta l’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione del verbale di contestazione della violazione che è stato redatto con sistemi informatici o telematici. In questo modo, la firma autografa dell’agente accertatore sulla multa non è necessaria, e la mancanza di firma non rende l’atto impugnabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questa interpretazione della legge. Ha confermato che la sottoscrizione manuale dell’agente accertatore sulla multa, o del Prefetto che ha emanato l’ordinanza di ingiunzione, può essere sostituita.

VALIDITÀ MULTA AUTO: I DATI INDISPENSABILI

La multa auto non firmata (o meno) è un atto pubblico poiché redatta da un pubblico ufficiale appartenente al comando o organo di polizia che ha rilevato la violazione e contesta il trasgressore. Ai sensi del Codice della strada, il verbale di contestazione deve contenere alcune informazioni minime per essere considerato valido. In particolare, deve includere la sommaria esposizione del fatto, ovvero una descrizione sintetica della trasgressione commessa, l’indicazione della norma violata e della sanzione applicata. Quindi è fondamentale che il verbale riporti il giorno, l’ora e il luogo in cui la violazione è stata constatata. Il documento deve anche comprendere le generalità e la residenza del trasgressore identificato e, se diverso, del proprietario del veicolo. Indispensabile specificare il tipo del veicolo coinvolto e la targa. Nel caso di contestazione immediata, il verbale deve riportare gli estremi della patente di guida del conducente e le eventuali dichiarazioni dell’automobilista stesso.

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