Multa a medico in visita domiciliare: si può annullare? Nell'ipotesi di multa a un medico in visita domiciliare

Multa a medico in visita domiciliare: si può annullare?

Nell'ipotesi di multa a un medico in visita domiciliare, la sanzione si può annullare appellandosi all'adempimento del dovere o allo stato di necessità?

29 Ottobre 2020 - 01:10

L’eventuale multa inflitta a un medico in visita domiciliare può essere annullata? La questione si trascina da molti anni perché può capitare, e in effetti è già capitato, che un dottore, nella fretta di recarsi da un paziente per una visita dettata da motivi di urgenza, infranga qualche norma del Codice della Strada, ad esempio parcheggiando l’auto dove non è consentito o superando i limiti di velocità. In casi del genere molte volte sono scattate le multe e altrettante volte i medici colpiti hanno presentato ricorso per farsele cancellare, con esiti variabili. Proviamo a saperne di più.

MOTIVI PER CONTESTARE UNA MULTA STRADALE

Partiamo dal principio. Una multa stradale si può contestare essenzialmente per un vizio di forma o per un vizio sostanziale. Il primo contempla la mancanza di un requisito formale essenziale o un’imperfezione della notifica che rendono annullabile il verbale. Il secondo entra invece nel merito della sanzione e può essere riconducibile a errori o manchevolezze degli agenti accertatori o degli enti gestori delle strade. I vizi di sostanza di una multa sono dunque quelli che riguardano l’infrazione in sé, ed è qui che entrano in ballo le cause di giustificazione che il medico in visita domiciliare può addurre a sua discolpa per impugnare la sanzione.

QUANDO UN MEDICO PUÒ CONTESTARE UNA MULTA?

Secondo la legge italiana “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa” (legge 689/81, art. 4). Per capire quindi se un medico sia ‘libero’ di violare entro certi limiti il Codice della Strada, occorre stabilire se le visite domiciliari ai pazienti possano configurarsi come “adempimento del dovere” o “stato di necessità”.

Multa a medico in visita domiciliare

MULTA A MEDICO: ADEMPIMENTO DEL DOVERE E STATO DI NECESSITÀ

Nella prima ipotesi la risposta è solitamente negativa. Affinché una condotta normalmente illecita (come parcheggiare in divieto di sosta) possa essere giustificata dall’adempimento del dovere, è necessario che essa sia la diretta e inevitabile conseguenza di tale dovere. Non rientra pertanto in questa casistica il medico che si reca senza urgenza dal suo paziente, visto che nella circostanza il dovere può adempiersi anche rispettando le norme stradali. Discorso diverso per lo stato di necessità, che può legittimamente ricondursi nell’ipotesi in cui il medico multato sia stato chiamato urgentemente per una visita domiciliare e, data la mancanza di spazi di sosta autorizzati nei pressi dell’abitazione del paziente, per non perdere del tempo prezioso che avrebbe potuto mettere a rischio la salute o la stessa vita del malato, abbia scelto di parcheggiare la vettura in sosta vietata.

QUANDO RICORRE LO STATO DI NECESSITÀ

Infatti l’articolo 2045 c.c. dispone che non è punibile chi compie un fatto dannoso in quanto costretto dalla “necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile”, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Pertanto, anche sulla base di numerose sentenze di tribunali e della stessa Corte di Cassazione, un medico può contestare una multa stradale ricorrendo al Giudice di Pace oppure al Prefetto (cliccare sui link per conoscere i differenti termini dei ricorsi), con buone probabilità di farsela annullare, purché dimostri che:

1) sussisteva effettivamente un’estrema urgenza di recarsi al domicilio del paziente;

2) la violazione al Codice della Strada si è resa necessaria per giungere in tempo presso il paziente, altrimenti ne sarebbe risultata pregiudicata la sua salute o la sua stessa vita;

3) non sussisteva un pericolo per l’incolumità di terze persone (infatti, pur in presenza di uno stato di necessità, a nessuno è consentito ad esempio di guidare all’impazzata in pieno centro città rischiando di mettere sotto i pedoni o di urtare pericolosamente altri mezzi, a tutto c’è un limite).

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