Reato di lesioni stradali gravi e gravissime: la Consulta invita a rivedere la legge, in particolare per ciò che concerne la procedibilità d'ufficio nei casi meno rilevanti
Con la sentenza n. 248 depositata il 25 novembre 2020, la Corte Costituzionale ha invitato il legislatore a ripensare la disciplina delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, regolata dall’articolo 590-bis del Codice penale, in particolare sull’aspetto della procedibilità d’ufficio. La Consulta si è così espressa intervenendo sulle questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pisa a proposito della stessa legge.
IL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME
Introdotto insieme all’omicidio stradale dalla legge n. 41 del 2016, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime prevede che “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”, disponendo severe aggravanti per chi causa dette lesioni ponendosi alla guida ubriaco o drogato (la reclusione sale da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime) o violando con particolare pericolosità le norme del Codice della Strada.
LESIONI STRADALI GRAVI E PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO: LA QUESTIONE SOLLEVATA
La questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Pisa, che ha portato la Consulta a esprimersi in merito, verteva sul fatto che a parere del giudice redimente la procedibilità d’ufficio (significa che si procede nei confronti del responsabile di un reato a prescindere dalla volontà della persona offesa di sporgere denuncia o meno), stabilita dal legislatore nel 2016 e poi confermata nel 2018 per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, fosse in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
LA CORTE COSTITUZIONALE SUL REATO DI LESIONI STRADALI GRAVI
Nella sua pronuncia la Corte Costituzionale ha osservato che le ipotesi di lesioni stradali previste dal comma 1 dell’articolo 590-bis C.p., pur potendo determinare gravi danni all’integrità fisica della vittima, sono spesso l’esito di condotte assai meno rimproverabili di quelle descritte nei commi successivi, caratterizzate “dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli”. È il caso per esempio di chi si ponga alla guida di un veicolo sotto l’effetto dell’alcol o sostanze stupefacenti, oppure superi del doppio la velocità massima consentita o circoli contromano. Nei casi, invece, di occasionali disattenzioni in cui possono incorrere anche gli autisti più esperti, si potrebbe invece dubitare della necessità di celebrare il processo penale, quando la persona offesa sia stata integralmente risarcita del danno subito. E ciò anche per evitare inutili oneri a carico di una giustizia penale già notoriamente sovraccaricata.
I DUBBI DELLA CONSULTA SULLA PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO
Tuttavia, per rispondere nello specifico alla questione di legittimità, la Consulta ha ritenuto che la scelta legislativa relativa al regime di procedibilità per questo tipo di reato non possa essere ritenuta manifestamente irragionevole e perciò illegittima. Il legislatore, infatti, ha inteso inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio del reato perché l’ha considerato di particolare allarme sociale, a fronte dell’elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno sulle strade italiane. Al contempo la Corte ha rivolto al legislatore l’invito a un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse ipotesi di lesioni stradali, peraltro già oggetto di varie proposte di legge attualmente all’esame del Parlamento.