Lesioni stradali gravi e gravissime: non si procederà più d’ufficio

Modifica in arrivo per il reato di lesioni stradali gravi e gravissime: nell'ipotesi base delineata dal comma 1 non si procederà più d’ufficio ma a querela
La riforma del processo penale approvata a febbraio 2020 dal Consiglio dei Ministri contiene una norma passata per il momento sottotraccia, schiacciata mediaticamente dal dibattito sullo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma che potrebbe modificare in parte il reato di ‘lesioni personali stradali gravi e gravissime’ (art. 590 bis c.p.), introdotto nel 2016 insieme all’omicidio stradale (589 bis c.p.). La novità consiste nella cancellazione della procedura d’ufficio riguardo l’ipotesi base del reato, prevista dal comma 1.
LESIONI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME: LA NORMATIVA
Il comma in questione dispone che “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”. Nei successivi commi sono previste poi delle aggravanti, con significativi aumenti di pena, da applicarsi se il conducente commette il reato sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti, oppure violando specifiche norme stradali. Ricordiamo che per la legge le lesioni gravi sono quelle che richiedono una prognosi di almeno 40 giorni, mentre le lesioni gravissime producono conseguenze insanabili.
ART. 590 BIS C.P. COMMA 1: SI VA VERSO LA PROCEDIBILITÀ A QUERELA
Ebbene, fino a oggi il reato descritto nell’art. 590 bis c.p prevedeva (e prevede ancora) la procedibilità d’ufficio. Che in linguaggio ‘giuridichese’ significa che per avviare l’azione penale nei confronti dell’imputato non è necessaria la denuncia o querela della parte lesa, ma è sufficiente la notizia del reato. La modifica già approvata dal Consiglio dei Ministri introduce invece la ‘procedibilità a querela’ relativamente all’ipotesi base del reato di lesioni stradali gravi e gravissime, delineata nel succitato comma 1, lasciando la procedibilità d’ufficio alle sole ipotesi con aggravanti. Come si può facilmente intuire, la procedibilità a querela si differenzia da quella d’ufficio perché richiede l’esplicita presentazione di denuncia o querela della parte lesa per avviare l’azione penale.
PROCEDIBILITÀ A QUERELA DELLE LESIONI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME: L’ITER NORMATIVO
Come detto, la modifica, voluta insieme a tutte le altre per rendere più rapidi i processi penali, è stata già approvata dal Consiglio dei Ministri del Governo Conte II, ma per diventare veramente effettiva dovrà adesso attendere la conclusione di un iter che si prospetta piuttosto lungo. Il veicolo legislativo scelto per portare avanti l’intera riforma è infatti quello della legge delega, che richiede prima l’approvazione del Parlamento e poi l’attuazione del Governo, mediante appositi decreti, entro un anno. Un’accelerata potrebbe però darla la Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi proprio sulla questione di costituzionalità in merito alla mancata previsione della procedibilità a querela per l’art. 590 bis comma 1 c.p. sollevata l’anno scorso dal Tribunale di Milano. Inoltre il consenso pressoché bipartisan sulla modifica (contrariamente al tema della prescrizione) da parte delle forze politiche potrebbe favorire una conclusione più rapida.