Guida con patente sospesa: lo stato di necessità non discolpa

Guida con patente sospesa: lo stato di necessità non discolpa

Chi guida con la patente sospesa non è giustificato dall'eventuale stato di necessità, o almeno non sempre. Lo specifica la Cassazione con l'ultima sentenza

21 Ottobre 2022 - 02:10

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione, la n. 30426/2022, precisa che lo stato di necessità non giustifica la guida con patente sospesa, o almeno non sempre. La pronuncia della Suprema Corte si riferisce in particolare allo stato di necessità ‘putativo’, ossia quella situazione nella quale un soggetto, per un errore scusabile, ritenga che siano sussistenti tutti i requisiti che legittimano lo stato di necessità e invece questi requisiti o alcuni di essi, nella realtà non sussistono. Cioè quando si suppone che ci sia un pericolo tale da giustificare la violazione di una norma di legge, ma poi tale pericolo, in tutto o in parte, si rivela inesistente.

GUIDA CON PATENTE SOSPESA: IL CASO IN QUESTIONE

Nella fattispecie la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di uomo che si è visto revocare la patente di guida per aver circolato nonostante la sospensione della stessa a causa di una positività all’alcoltest. L’uomo ha successivamente presentato ricorso al Giudice di pace dichiarando di essersi messo al volante per una situazione di estrema urgenza, in quanto contattato dalla madre della sua compagna, in stato di gravidanza e colta da improvvisi dolori al basso ventre, allo scopo di raggiungere la donna e accompagnarla al più vicino Pronto Soccorso. Come prova della condizione di pericolo grave alla salute della compagna e del nascituro, l’uomo ha presentato una documentazione medica attestante le precedenti minacce di aborto che avevano interessato la donna. Per queste ragioni ha chiesto l’annullamento della sanzione della revoca della patente, richiamando lo stato di necessità, quanto meno putativo.

GUIDA CON PATENTE SOSPESA: LO STATO DI NECESSITÀ NON È SEMPRE UNA SCUSANTE

Tuttavia, sia il Giudice di Pace che il Tribunale hanno rigettato il ricorso, e la stessa Cassazione ha dato torto all’uomo non ravvisando nel suo comportamento gli estremi dello stato di necessità. Nel confermare infatti la sentenza di secondo grado, gli Ermellini hanno rilevato che il ricorrente non ha depositato alcuna documentazione idonea a rappresentare che il giorno in cui è stata commessa l’infrazione fosse effettivamente in atto la situazione di pericolo prospettata. La documentazione medica attestante le pregresse minacce di aborto, certificate nei mesi antecedenti alla commissione dell’infrazione della guida con patente sospesa, non rappresenta infatti idonea prova della circostanza che una nuova e concreta minaccia di aborto fosse sussistente anche nel periodo successivo, mancando elementi univoci in grado di deporre in tal senso.

In altri termini l’uomo non è riuscito a dimostrare, con prove documentate, l’esistenza di un reale e grave pericolo quando ha commesso la violazione. E i certificati medici precedenti non possono bastare.

Guida con patente sospesa stato di necessità

SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA: QUANDO RICORRE LO STATO DI NECESSITÀ

A questo proposito giova ricordare che per l’articolo 54 del Codice penale che regola lo stato di necessità, “non è punibile chi ha commesso il fatto perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Questo principio vale anche in ambito amministrativo (quindi anche per le sanzioni del Codice della Strada) in base all’art. 4 della Legge n. 689/1981, secondo cui “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Il principio si estende anche allo stato di necessità nella forma ‘putativa’, che deve però basarsi su fatti concreti e verificabili. Infatti, sempre secondo la Legge 689/91, è sull’interessato che grava l’onere di dimostrare la sussistenza dello stato di necessità, con l’obbligo di presentare un valido e concreto supporto probatorio.

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