telecamera comunale
Garante della privacy: proibito uso videocamere per rilevare infrazioni stradali
Il Garante della privacy chiarisce che i filmati di videosorveglianza dei Comuni non possono essere usati per le violazioni stradali
Il Garante della privacy chiarisce che i filmati di videosorveglianza dei Comuni non possono essere usati per le violazioni stradali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate dai Comuni per finalità di sicurezza urbana non possono essere utilizzati per accertare infrazioni al Codice della Strada. La posizione dell’Autorità è stata espressa con un ammonimento rivolto al Comune di Reggio Calabria, che aveva impiegato le immagini per determinare le responsabilità in un incidente e per contestare una violazione stradale a un automobilista. È invece consentito conservare e utilizzare i filmati quando nell’incidente si configurano condotte penalmente rilevanti. La decisione rafforza i principi di liceità e limitazione della finalità nel trattamento dei dati personali, ricordando alle amministrazioni locali che ogni utilizzo deve rispettare la base giuridica originaria dell’installazione.
IL VINCOLO DI FINALITÀ DELLE VIDEOCAMERE
Le videocamere che riprendono ad ampio raggio e in modo continuativo la pubblica via sono soggette a uno specifico vincolo di finalità, cioè la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Come ha riportato il Sole 24 Ore, ulteriori scopi possono essere perseguiti solo in presenza di un’idonea base giuridica che disciplini il trattamento dei dati. Nel caso di Reggio Calabria, l’Autorità ha ritenuto che l’uso delle immagini fosse avvenuto senza tale base, violando i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità. Questo principio, derivante dal GDPR e dal Codice privacy italiano, impedisce di riproporre i filmati raccolti per sicurezza a fini amministrativi come le sanzioni stradali, che richiedono invece strumenti e autorizzazioni specifiche.
IL CASO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Il Comune calabrese aveva utilizzato un girato di videocamere per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti in un incidente stradale e per contestare a un automobilista una violazione del Codice della strada (nel caso specifico la mancanza precedenza a un pedone). Lo stesso filmato era stato inviato alla Motorizzazione civile per sollecitare un’eventuale revisione della patente. L’Autorità ha giudicato illecito anche questo invio, non previsto dal Codice della Strada né da altre norme di settore. Nel caso concreto, il danno era stato stimato in una prognosi di dieci giorni, configurando lesioni lievi. In assenza di querela di parte, non sussisteva rilevanza penale, rendendo l’utilizzo dei dati per fini amministrativi privo di giustificazione e sproporzionato.

LE IMPLICAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI
La pronuncia del Garante ha ricadute concrete per tutti i Comuni che gestiscono sistemi di videosorveglianza. Le amministrazioni devono utilizzare i filmati esclusivamente per le finalità dichiarate al momento dell’installazione. Per impiegarli in ambiti diversi, come il rilevamento di infrazioni stradali o procedure relative alle patenti, serve una specifica base giuridica. In caso di incidenti con profili penali l’utilizzo rimane possibile, ma deve essere limitato, documentato e proporzionato. La decisione invita i Comuni a rivedere le proprie procedure per evitare violazioni che potrebbero comportare sanzioni da parte dell’Autorità e per mantenere la fiducia dei cittadini nell’uso corretto della tecnologia da parte della pubblica amministrazione.