L'articolo 128 del Codice della Strada prevede la revisione della patente in caso di incidente stradale, ma non sempre: ecco nei dettagli quando scatta
Quando scatta la revisione della patente per un incidente stradale? L’eventualità è prevista dall’articolo 128 del Codice della Strada e viene di solito disposta dalla Motorizzazione nei confronti di coloro che sono rimasti coinvolti in un sinistro, sia causandolo che subendolo, qualora sorgano dubbi sulla persistenza in essi dei requisiti psico-fisici necessari per la guida. A seconda delle circostanze il provvedimento può essere automatico o rimesso alla discrezionalità degli enti preposti, che sono comunque tenuti a motivarlo.
REVISIONE PATENTE PER INCIDENTE STRADALE: LE NORME VIGENTI
Più specificatamente l’ambito discrezionale riguarda il comma 1 dell’art. 128 CdS, secondo cui possono essere sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. Dall’esito della visita medica o dell’esame di idoneità dipende l’esecuzione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. Pertanto dopo un sinistro stradale, in base alla ricostruzione della dinamica, la Motorizzazione può legittimamente disporre il provvedimento di revisione della patente. Ma solo se l’incidente abbia fatto emergere un dubbio ragionevole sull’idoneità alla guida del conducente. In altri termini non basta aver provocato il sinistro: occorre anche che la condotta, in base a elementi oggettivi, risulti talmente anomala da determinare la possibile perdita dei requisiti prescritti per il rilascio della patente.
COSA SUCCEDE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE DELLA PATENTE
Come scritto in precedenza, il provvedimento dev’essere sempre motivato, indicando nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato alla sua emanazione, altrimenti si considera illegittimo. Da notare che l’eventuale ricorso contro il provvedimento di revisione si deve inoltrare soltanto al TAR, trattandosi dell’impugnazione di un atto amministrativo. Se la commissione medica locale conferma i dubbi circa la sopravvenuta inidoneità psico-fisica alla guida, comunica la sua decisione al competente ufficio della Motorizzazione, che adotta la relativa misura di sospensione o revoca della patente di guida del soggetto interessato. Anche contro il giudizio della commissione medica si può presentare ricorso.
REVISIONE PATENTE DOPO INCIDENTE STRADALE: CASI IN CUI È PREVISTO L’OBBLIGO
L’articolo 128 CdS contempla poi dei casi, descritti nei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, in cui la revisione della patente dopo un’incidente stradale non è più discrezionale ma obbligatoria. Nel dettaglio:
– i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione alla Motorizzazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore. Tale condizione determina infatti l’obbligo di revisione della patente di guida, valutata dalla commissione medica locale sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente;
– è sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale che ha determinato lesioni gravi alle persone, e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del Codice della Strada da cui consegue l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente (ad esempio guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). In casi del genere l’obbligo di revisione può essere disposto anche dal Prefetto;
– è sempre disposta la revisione della patente di guida quando un conducente minore di anni 18 risulti autore materiale di una violazione delle disposizioni del CdS da cui consegue l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
– si procede a revisione anche nel caso in cui accertamenti medico-legali di altro tipo accertino la possibile sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida.