Fermo amministrativo: il bollo auto va pagato lo stesso?

Fermo amministrativo: il bollo auto va pagato lo stesso?

Facciamo chiarezza sulle pronunce spesso contrastanti sul pagamento del bollo auto anche su un veicolo soggetto a fermo amministrativo

26 Febbraio 2024 - 14:30

Il fermo amministrativo scatta quando il proprietario di un veicolo non ha saldato un debito nei confronti dell’erario. L’ente responsabile della riscossione del credito emette una cartella esattoriale, concedendo al debitore un termine di 60 giorni per effettuare il pagamento. Questo periodo decorre dalla data di notifica della cartella. Durante questo intervallo, il debitore può richiedere la rateizzazione dell’importo dovuto. Il fermo amministrativo è legittimo solo se le multe o il bollo auto non pagati non sono già prescritti. Il termine di prescrizione è variabile. Per le multe è di 5 anni, a partire da 30 giorni dopo la notifica del verbale. Per il bollo auto è di 3 anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

FERMO AMMINISTRATIVO: BOLLO AUTO BISOGNA PAGARLO?

Se un veicolo è soggetto a fermo amministrativo può nascere il dubbio se sia necessario pagare il bollo auto. Quest’ultimo è una tassa sulla proprietà. In pratica grava sul veicolo a prescindere dalla sua circolazione effettiva. Durante il periodo di fermo amministrativo, l’auto è temporaneamente sottoposta a restrizioni di proprietà. L’interpretazione non è sempre stata univoca e varia sulla base dei documenti ufficiali e delle pronunce giuridiche prese in considerazione. La circolare numero 2 del 2003 del Ministero dell’Economia spiega che il fermo amministrativo comporta una temporanea perdita di possesso del veicolo con conseguente esenzione dal pagamento del bollo auto. Ma questa esenzione è soggetta all’approvazione degli uffici regionali.

La Corte costituzionale ha emesso sentenze contrastanti su questo tema. La decisione numero 288 del 2012 ha respinto una legge regionale delle Marche che escludeva l’esenzione dal bollo auto nel periodo di fermo amministrativo. Ma con la sentenza numero 47 del 2 marzo 2017, la Suprema Corte ha stabilito la legittimità a richiedere il pagamento del bollo auto anche in presenza delle ganasce fiscali. La questione chiave ruota intorno al concetto di temporanea perdita di proprietà del veicolo. Nonostante l’auto non possa circolare o sostare su strade pubbliche durante il fermo, rimane di proprietà del debitore e può ancora essere venduta. E ancora: il fermo amministrativo è una misura temporanea legata al mancato pagamento degli importi dovuti, il che mantiene il debitore responsabile nei confronti dell’erario.

COME FARE RICORSO CONTRO IL FERMO AMMINISTRATIVO BOLLO

Se il proprietario di un veicolo ritiene che il fermo amministrativo sia illegittimo può intraprendere azioni legali tramite un ricorso. Il fermo amministrativo può essere considerato irregolare per più motivi. Ad esempio quando la cartella di pagamento non è stata notificata al contribuente o quando la richiesta di versamento per multe o bollo auto è decaduta a causa della prescrizione. Il ricorso contro il fermo amministrativo può essere presentato davanti al giudice di pace, alla Commissione tributaria oppure al tribunale ordinario della sezione Lavoro, a seconda della natura specifica del fermo. Il giudice di pace è competente nei casi in cui il fermo è derivato dal mancato pagamento delle multe stradali. Se il fermo amministrativo è stato applicato per il mancato pagamento del bollo auto, il ricorso va presentato alla Commissione tributaria. Infine, se il fermo è stato emesso per il mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali, il ricorso va presentato al tribunale ordinario della sezione Lavoro.

fermo amministrativo bollo auto

LA PROCEDURA PER CANCELLARE IL FERMO AMMINISTRATIVO

Se il fermo amministrativo è legittimo, l’unico modo per revocarlo è saldare il debito pendente. Il pagamento può avvenire in una soluzione unica o con un piano di rateizzazione. Una volta che l’importo dovuto è stato integralmente pagato, l’Agenzia delle entrate procede telematicamente con la cancellazione del fermo al Pubblico registro automobilistico, senza necessità di richiesta formale da parte del debitore. Dal primo gennaio 2021, la cancellazione del fermo al Pra è gratuita e non è quindi in vigore l’obbligo di pagare l’imposta di bollo da 32 euro. Le tempistiche per l’effettiva cancellazione del fermo variano solitamente da 3 a 15 giorni. In alternativa, nel caso di rateizzazione, il fermo amministrativo viene temporaneamente sospeso con il pagamento della prima rata. In questo caso, l’Agenzia delle entrate rilascia un certificato di sospensione che deve essere registrato al Pra. Dopo il pagamento della prima rata e la registrazione della sospensione del fermo, il veicolo può tornare a circolare.

La sospensione del fermo non comporta automaticamente lo sblocco del mezzo. Il proprietario può guidare l’auto, ma il veicolo non è ancora completamente liberato. In termini pratici, non può essere rottamato, esportato o venduto senza informare l’acquirente del provvedimento in corso. Lo sblocco automatico avviene solo al completamento del pagamento dell’ultima rata del piano di rateizzazione.

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