Etilometro Drager 7110 MKIII non omologato: condanna annullata L'etilometro Drager 7110 MKIII in uso alla Polizia stradale non è correttamente omologato? Una vicenda apparentemente semplice di guida in stato di ebbrezza potrebbe condurre a risvolti clamorosi

Etilometro Drager 7110 MKIII non omologato: condanna annullata

L'etilometro Drager 7110 MKIII in uso alla Polizia stradale non è correttamente omologato? Una vicenda apparentemente semplice di guida in stato di ebbrezza potrebbe condurre a risvolti clamorosi

3 Novembre 2020 - 04:11

Chi ci segue con assiduità sa che SicurAUTO.it non fa sconti a nessuno in materia di sicurezza stradale, e pertanto riteniamo che chi guida ubriaco, mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri, debba essere severamente punito. Allo stesso tempo crediamo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti da parte di tutti, cittadini e istituzioni. Di conseguenza se l’accusa di guida in stato di ebbrezza risulta inficiata dall’errata omologazione dell’etilometro utilizzato per l’accertamento, in questo caso il modello Drager 7110 MKIII in uso alla Polizia stradale, al punto da mettere in dubbio la responsabilità del presunto colpevole, è giusto respingerla. E così è avvenuto al termine di un dibattimento svoltosi presso il Tribunale di Bologna e conclusosi con l’assoluzione dell’imputato (sentenza n. 1088 del 20/05/2020 divenuta irrevocabile il 6/10/2020).

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ACCERTATA CON ETILOMETRO

Ecco i fatti: nel 2017 un uomo alla guida di un’automobile perde il controllo del veicolo e si schianta contro un palo della luce e successivamente contro il muro del giardino di un’abitazione. La pattuglia giunta sul posto ravvede nel comportamento del conducente dell’auto gli estremi della guida sotto l’effetto di alcol e richiede l’effettuazione dell’alcoltest, che dà esito positivo: 2,09 g/l di tasso alcolemico nel sangue alla prima prova e addirittura 2,27 g/l alla seconda. Valori altissimi che per gli effetti dell’articolo 186 comma 2 lettera c del Codice della Strada, a cui si aggiunge l’aggravante dell’aver provocato un incidente prevista dal comma 2-bis, determinano una multa da 3.000 a 12.000 euro, l’arresto da uno a due anni, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, che si trasforma in confisca con la sentenza di condanna.

ETILOMETRO DRAGER 7110 MKIII NON OMOLOGATO E PRIVO DI ULTERIORI REQUISITI: TEST INATTENDIBILE

Sembra un caso abbastanza semplice ma il legale dell’automobilista, avv. Fabio Bazzani, vuole vederci chiaro sull’etilometro utilizzato per la verifica, e con l’ausilio della relazione tecnica del perito Giorgio Marcon di Treviso e della dr. Chiara Mazzacori per la parte medico legale, scopre che:

– il certificato di omologazione dell’etilometro Drager 7110 MKIII non è regolare. Ricordiamo a tal proposito che in base all’art. 379 del regolamento d’attuazione del CdS, l’omologazione dell’apparecchio è una condizione necessaria non solo ai fini della validità dell’accertamento del tasso alcolemico ma anche ai fini dell’utilizzabilità dello strumento stesso.

– la dichiarazione di conformità dell’etilometro non è valida.

– sussistono altri vizi inerenti il rispetto della normativa specifica, quali ad esempio la mancata indicazione della visita preventiva e delle prove periodiche per accertarne il corretto funzionamento.

– anche la manutenzione effettuata sul dispositivo risulta irregolare.

etilometro Drager 7110 MKIII non omologato

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: NIENTE CONDANNA SE L’ETILOMETRO NON È A NORMA

Alla luce di ciò, e in considerazione del fatto che la pubblica accusa non ha provveduto a fornire alcun elemento contrario circa il corretto funzionamento, l’omologazione e la sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, nonostante la recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui grava sull’accusa la prova del fatto costitutivo del reato e, nel caso specifico, del buon funzionamento dell’etilometro, il giudice ha ritenuto di assolvere l’imputato avendo accolto la tesi della difesa riguardo l’inaffidabilità del test alcolemico effettuato con strumento non idoneo, e perché la sola testimonianza ‘visiva’ della pattuglia non è sufficiente a provare l’assunzione di bevande alcoliche oltre i limiti consentiti per legge.

LA STRANA ‘OMOLOGAZIONE’ DELL’ETILOMETRO DRAGER 7110 MKIII

L’automobilista dunque se l’è cavata ma adesso a finire sotto accusa è tutto l’iter ‘nebuloso’ che anni fa ha permesso di omologare l’etilometro Drager 7110 MKIII pur non avendone i requisiti, con possibili (clamorose) conseguenze adesso che sono emerse le irregolarità.

Facciamo un veloce riepilogo di quanto è successo: la società tedesca dichiarante essere la costruttrice dello strumento etilometrico, attraverso la mandataria italiana ne ha chiesto l’omologazione. Ma alla verifica camerale si è scoperto che questa mandataria italiana non esiste e utilizzava la partita IVA di un’altra società del gruppo Drager, che a livello camerale non aveva nemmeno l’oggetto sociale per costruire e commercializzare questi etilometri. Successivamente è entrata in ballo un’altra società per commercializzare questi strumenti, sempre del gruppo Drager ma priva della debita omologazione, dichiarandosi come ‘costruttrice degli strumenti’ quando in realtà l’art. 192 comma 5 del regolamento CdS dispone che ‘l’omologazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi’. Quindi il CSRPAD (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi) ha rilasciato il ‘certificato di omologazione’ a una società tedesca che non risulta essere la vera costruttrice del dispositivo.

Stessa cosa per la dichiarazione di conformità, nulla ad origine perché incompleta e non riconducibile alla società costruttrice e nemmeno il firmatario è identificabile come previsto per legge. Manca pure il certificato CE in capo al costruttore, indispensabile per commercializzare e utilizzare questi strumenti. Inoltre il CSRPAD, laboratorio incaricato per effettuare le verifiche e la corretta funzionalità dello strumento, non è accreditato per concedere omologazioni e dichiarazioni di conformità.

IL DUBBIO: TUTTI I DRAGER 7110 MKIII IN USO ALLA STRADALE SONO IRREGOLARI?

Alla luce di ciò ci si chiede adesso se tutti gli etilometri Drager 7110 MKIII utilizzati in Italia per testare la guida in stato di ebbrezza siano privi della dovuta certificazione e verifica della corretta funzionalità, e pertanto debbano essere ritirati dal loro utilizzo o sequestrati per utilizzo improprio.

COMMENTO ALLA SENTENZA

Concludiamo riportando un breve stralcio della nota di commento alla sentenza dell’avv. Bazzani, difensore dell’automobilista originariamente sanzionato: “In relazione all’illecito stradale della guida sotto l’influenza dell’alcool, vengono ribaditi due principi di diritto da considerarsi ormai ineludibili, pur se ancora non definitivamente consolidati nella prassi della giurisprudenza di merito: essi sono la necessità della correttezza, sostanziale e formale, dell’accertamento e l’onere probatorio di tale dimostrazione ogni qualvolta ciò sia oggetto di contestazione.

Circa il primo requisito il terreno di disamina si estende ovviamente non solo alle note modalità di esecuzione dell’esame (del tasso alcolemico, ndr) in loco ma, specificamente e necessariamente, alle caratteristiche dello strumento utilizzato che dovrà obbligatoriamente rispondere ai crismi tutti delle varie normative applicabili ad esso. Per tale motivo, oltre alle indicazioni tecniche del costruttore, viene in discussione la correttezza dell’omologazione tanto quanto il corretto adempimento delle visite primitive e periodiche, o di revisione, che devono entrambe necessariamente essere espresse nel libretto metrologico, come disciplinato in apposita normativa: starà poi al consulente tecnico nominato dalla difesa di valorizzare gli effetti concreti discendenti, per esempio, dal mancato regolare svolgimento tempestivo delle visite periodiche annuali.

La correttezza dell’omologazione, che in base al Codice della Strada è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti terzi, è presupposto fondante la legittimità dell’uso dello strumento per l’accertamento; condizione carente nel caso di specie poiché l’attestazione di omologazione espressa nel libretto metrologico utilizzato per il rilievo non era affatto direttamente riconducibile a quella originale ottenuta dall’azienda produttrice dell’etilometro e del titolare di essa. D’altro canto ai fini della affermazione di responsabilità occorre il positivo riscontro del ‘regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione‘. È quindi di centrale importanza ai fini della legittimità del rilievo e quindi della vis probatoria dell’accertamento attuato mediante esso, che venga utilizzato un apparecchio correttamente omologato, quale condicio sine qua non della capacità dimostrativa degli esiti“.

N.B.: articolo modificato e aggiornato il 22/11/2020.

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