Ente proprietario di una strada è responsabile dei terreni laterali privati Per la Corte di Cassazione l'ente proprietario di una strada è responsabile anche dei terreni laterali privati

Ente proprietario di una strada è responsabile dei terreni laterali privati

Per la Corte di Cassazione l'ente proprietario di una strada è responsabile anche dei terreni laterali privati, ampliando quindi gli obblighi già previsti dall'art. 14 del Codice della Strada

29 Aprile 2020 - 05:04

Per l’articolo 14 del CdS gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, e delle attrezzature, impianti e servizi; nonché al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze. Una recente sentenza della Corte di Cassazione interpreta in senso ampio la normativa, stabilendo che l’ente proprietario deve vigilare anche sugli eventuali terreni privati adiacenti alla strada, rimuovendo o facendo rimuovere tutte le situazioni di pericolo.

GLI OBBLIGHI DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

Con l’ordinanza 6651/2020 la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un soggetto che aveva subito dei danni per un incidente stradale causato dalla collisione con un albero, situato in un canale di scolo prospiciente la strada, il quale a seguito di una tempesta di vento era caduto trasversalmente sulla strada stessa provocando l’impatto. Nella motivazione della sentenza, gli Ermellini hanno precisato che tra le responsabilità del custode della strada (nello specifico caso l’Anas) in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, rientrano anche i casi in cui l’evento abbia trovato origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

Ente proprietario di una strada è responsabile dei terreni laterali privati

L’ENTE PROPRIETARIO DEVE VIGILARE ANCHE SUI TERRENI PRIVATI CHE FIANCHEGGIANO LA STRADA

Questo perché l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha comunque l’obbligo (sottolineiamo OBBLIGO) di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada. E qualora invece si verifichino, di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Di conseguenza è colpa dell’ente proprietario se, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, compresa la chiusura della strada alla circolazione.

L’AUTOMOBILISTA DANNEGGIATO SARÀ RISARCITO

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza che aveva respinto le pretese dell’automobilista danneggiato, rinviandola alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto evidenziati con questa ordinanza e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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