
Decreto Sicurezza: Cassazione, blocchi stradali non punibili se lievi
Decreto sicurezza: per la Cassazione i blocchi stradali non sono punibili se il disagio è ridotto. Ma il parere non è vincolante
Decreto sicurezza: per la Cassazione i blocchi stradali non sono punibili se il disagio è ridotto. Ma il parere non è vincolante
Lo scorso 9 giugno il Decreto Sicurezza è diventato legge dello Stato introducendo 14 nuovi reati e 9 aggravanti, incluso il nuovo e contestatissimo reato di blocco stradale o ferroviario effettuato col proprio corpo. Dopo qualche settimana, la Corte di Cassazione è intervenuta sul provvedimento con una relazione non vincolante, assai contestata dalla maggioranza di Governo, che ha sollevato parecchi dubbi e perplessità su gran parte delle misure adottate, sia nella forma che nel merito. Sotto la lente della Suprema Corte è finito, tra gli altri, proprio il reato di blocco stradale, che si manifesta nel divieto assoluto di procedere a blocchi stradali o ferroviari come espressione di dissenso, protesta o forma di lotta sindacale. Per la Cassazione tali blocchi non sono però punibili se il disagio procurato è ridotto, cioè tale da non impedire completamente la circolazione dei mezzi.
LA NOVITÀ DEL REATO DI BLOCCO STRADALE COL PROPRIO CORPO
Prima di approfondire i rilievi della Corte di Cassazione, facciamo un passo indietro ricordando come si è arrivati al reato di blocco stradale. L’articolo 14 del più volte citato Decreto Sicurezza, poi convertito nella Legge n. 80 del 9 giugno 2025, ha modificato l’articolo 1-bis del vetusto D.Lgs. n. 66 del 22 gennaio 1948 riguardante le ‘Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione”.
Se prima, infatti, chi fermava la circolazione su strada ordinaria sedendosi o sdraiandosi per terra per impedire ai veicoli di proseguire la marcia, commetteva un semplice illecito amministrativo con multe da 1.000 a 4.000 euro e niente arresto, adesso la musica è cambiata perché con la nuova formulazione della norma si passa nel penale.
L’articolo 1-bis del D.Lgs n. 66/1948 aggiornato dal Decreto Sicurezza 2025, dispone infatti che “chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite“.
PERCHÉ IL BLOCCO STRADALE È DIVENTATO REATO?
Si tratta senza ombra di dubbio di un reato pensato appositamente per scoraggiare le proteste degli ambientalisti, come quelli di Ultima Generazione, che spesso e volentieri hanno usato l’espediente del blocco stradale o ferroviario per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati all’ecologia. Non a caso la norma fa specifico riferimento al ‘fatto commesso da più persone riunite‘ (infatti le proteste sono fatte quasi sempre in gruppo), circostanza che comporta un’aggravante della pena. Va comunque ricordato che le misure cautelari scattano solo per pene sopra i tre o cinque anni (a seconda dei casi), quindi superiori a quelle previste per il blocco stradale. Tradotto: non si va in carcere.
Di recente l’espediente del blocco stradale è stato usato anche nel corso di uno sciopero dei metalmeccanici.
CASSAZIONE: BLOCCHI STRADALI NON PUNIBILI SE LIEVI
La Corte di Cassazione ha tuttavia espresso dei dubbi su questo provvedimento, precisando che in base alla formulazione della norma, affinché ci sia reato la condotta dovrebbe essere davvero idonea a impedire la circolazione su strada ordinaria o ferrata.
Nella relazione della Suprema Corte si legge infatti che “ci si dovrà chiedere in sede di prima applicazione se, per realizzare la descritta fattispecie (di reato, ndr), debba essere necessaria una turbativa della circolazione tale da bloccare la stessa per un tempo apprezzabile, o possa essere sufficiente anche una condotta idonea a rendere solo più difficoltoso il passaggio degli automezzi o dei treni“.
L’orientamento della Cassazione, anche per rispettare il principio di offensività, è che dovrebbe essere irrilevante sul piano penale la condotta di chi “impedisce la libera circolazione” con turbative di minima rilevanza, come quella di porsi davanti a un’auto tenendo uno striscione per alcuni secondi, oppure quella di realizzare con il proprio corpo un ostacolo al traffico stradale, tuttavia facilmente superabile o aggirabile con una manovra non pericolosa.
Insomma, per Cassazione chi turba o rallenta ma NON impedisce la normale circolazione, non dovrebbe essere punito penalmente.
Chiariamo che il parere della Corte di Cassazione non è vincolante, quindi la Legge per ora resta così com’è. Ma potrebbe essere usato come ‘arma’ difensiva in un processo penale a seguito di una denuncia per blocco stradale.