
In base a una recente sentenza della Corte di Cassazione, i danni alle auto provocati da animali selvatici protetti sono a carico delle Regioni
Chi paga i danni alle auto subiti e derivanti da animali selvatici protetti? Per la Corte di Cassazione non ci sono dubbi: il soggetto pubblico responsabile è la Regione, che essendo l’ente preposto a perseguire l’utilità collettiva dell’ambiente e dell’ecosistema, compresa la fauna selvatica appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, è stata riconosciuta quale ‘proprietaria’ del cinghiale che ha causato l’incidente oggetto della disputa giudiziaria. E quindi responsabile del danno ai sensi dell’art. 2052 c.c. (“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”).
DANNI AUTO DA ANIMALI SELVATICI: LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA
La sentenza della Cassazione n. 7969 del 20 aprile 2020 è molto importante perché differisce dall’orientamento giurisprudenziale tenuto sino ad oggi, che per episodi simili si era sempre rifatta al più generico art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), con relativo onere della prova richiedente l’individuazione di un comportamento quantomeno colposo ascrivibile all’ente pubblico. Ente che a seconda dei casi variava in base a chi fossero stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata (quindi Regione stessa, ma anche Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc.), rendendo incerta e complessa la tutela dei diritti vantati dai soggetti danneggiati dalla fauna selvatica.
LA REGIONE È RESPONSABILE DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA
Ribaltando questo orientamento, gli Ermellini hanno prima di tutto affermato che l’art. 2052 c.c., in tema di criterio di imputazione della responsabilità per danni causati da animali, non risulta espressamente limitato a quelli domestici ma riguarda anche la fauna selvatica protetta (come ricorda l’ENPA gli animali selvatici, siano essi passeri, merli, rapaci, cinghiali, volpi, ecc., sono tutti protetti). Stabilendo inoltre che il soggetto pubblico responsabile che svolge il ruolo di ‘proprietario’ dell’animale (citato nel medesimo articolo), non può che essere in prima battuta la Regione, in quanto ente preposto, tramite le competenze normative, amministrative e i connessi poteri sostitutivi, alla tutela e alla gestione della fauna selvatica.
INCIDENTE PER COLLISIONE CON FAUNA SELVATICA: IL DANNEGGIATO DEVE DIMOSTRARE DINAMICA E NESSO CAUSALE
La Corte di Cassazione ha comunque specificato che tocca sempre al danneggiato dimostrare che a causare il danno all’auto sia stato un animale selvatico, provando sia la dinamica del sinistro che il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito. Nonché rendere palese l’appartenenza dell’animale stesso a una delle specie oggetto di tutela e/o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (per l’elenco consultare l’art. 2 della legge n. 157 datata 11 febbraio 1992).
QUANDO LA REGIONE NON È RESPONSABILE
La Regione, da parte sua, può liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale selvatico invocando il ‘caso fortuito’, sempre ai sensi dell’art. 2052 c.c.. Per farlo deve dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo (ossia come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno). E che anche mediante l’adozione delle più adeguate e scrupolose misure di controllo della fauna concretamente esigibili, l’incidente sarebbe di fatto stata inevitabile. Inoltre nulla impedisce alla Regione, qualora non ritenga di essere concretamente responsabile del sinistro, di rivalersi nei confronti di altri enti o soggetti pubblici a cui sarebbe spettato in concreto, per loro diretta titolarità o per delega regionale ricevuta, porre le misure idonee ad impedire il danno.