Cassazione: conducente deve prevenire le imprudenze dei bambini Per la Corte di Cassazione il conducente di un veicolo deve prevenire le imprudenze dei bambini che corrono nei pressi e agire di conseguenza

Cassazione: conducente deve prevenire le imprudenze dei bambini

Per la Corte di Cassazione il conducente di un veicolo deve prevenire le imprudenze dei bambini che corrono nei pressi e agire di conseguenza

16 Febbraio 2021 - 06:02

Il conducente deve prevenire le eventuali imprudenze dei bambini che stazionano nei pressi del veicolo su cui è alla guida. È quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3030/2021. Nel caso specifico l’autista di uno scuolabus aveva investito un bimbo di 3 anni che stava rincorrendo un suo coetaneo. Il giudizio di primo grado e d’appello avevano optato per il concorso di colpa al 50%, riconoscendo che una condotta prudente e avveduta da parte del danneggiato avrebbe scongiurato l’evento, stante l’attenzione riposta dall’autista nel compiere la manovra. La Suprema Corte ha però ribaltato tutto, precisando che il conducente di un veicolo a motore sia tenuto a prevenire anche eventuali scorrettezze di pedoni, specie quando trattasi di bambini, il cui comportamento è intrinsecamente e ontologicamente imprudente.

IL CONDUCENTE DI UN VEICOLO DEVE TENER CONTO DELLA NATURALE IMPRUDENZA DEI BAMBINI

Per la Cassazione, infatti, conta poco che il bimbo investito, e chi in quel momento era responsabile della sua custodia, fossero distratti (nella fattispecie il bimbo si era svincolato dalle mani della nonna per inseguire un cuginetto). Il conducente, una volta resosi conto della presenza dei piccoli nei pressi dello scuolabus, non avrebbe dovuto in ogni caso procedere con la manovra, alla luce dell’istintiva e naturale imprudenza connaturata ai bambini.

CASSAZIONE: LA CONDOTTA ANOMALA DEI BAMBINI È PREVEDIBILE

Nell’emettere la sentenza, la Corte di Cassazione ha ricordato il principio secondo cui il conducente, accertata la presenza di bambini sul marciapiede posto al lato della traiettoria dello scuolabus, per vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. comma 1 (“Il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”) avrebbe dovuto dimostrare che il comportamento del bimbo non lasciasse presagire il suo intento di attraversare la strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali. Tuttavia la condotta anomala del pedone non esclude la responsabilità del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come appunto deve ritenersi la condotta dei bambini.

Cassazione conducente bambini

DOVERI DELL’AUTISTA DI UNO SCUOLABUS PRIMA DI RIPRENDERE LA MARCIA

Inoltre la normativa vigente impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, se prima questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, oppure non siano in condizioni di interferire con le manovre di esso. Pertanto l’autista, resosi conto della presenza del minore nei pressi del veicolo, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino all’assoluta certezza dell’assenza dei bambino nei pressi dello scuolabus.

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