Omicidio stradale: chi guida deve prevedere pedoni imprudenti In tema di procedimenti per omicidio stradale

Omicidio stradale: chi guida deve prevedere pedoni imprudenti

In tema di procedimenti per omicidio stradale, la Cassazione ha ricordato che chi guida deve sempre prevedere pedoni imprudenti o indisciplinati

2 Gennaio 2020 - 04:01

La tragedia di Corso Francia a Roma ha riacceso i riflettori sul reato di omicidio stradale, introdotto solo nel 2016, e sull’eventuale responsabilità dei pedoni coinvolti. In pratica molti si sono chiesti se le due vittime, con la loro presunta condotta imprudente, non abbiano concorso a causare la fatale collisione. Circostanza, questa, che se provata alleggerirebbe e non di poco la posizione del conducente dell’auto. Del caso specifico se ne occuperanno gli inquirenti, ma intanto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52071 depositata il 30 dicembre 2019, ha fornito un discreto assist ai congiunti delle due ragazze investite precisando che chi guida un veicolo deve prevedere anche comportamenti indisciplinati dei pedoni ed essere in grado di annullarne le conseguenze, salvo casi estremi.

OMICIDIO STRADALE ED EVENTUALE RESPONSABILITÀ DEI PEDONI: LA CASSAZIONE PRECISA

La Suprema Corte ha preso in esame il caso di una donna condannata in primo grado e in appello per aver investito mortalmente, procedendo a una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (ora notturna, strada stretta, visibilità limitata), un’altra donna che stava passeggiando a fianco del compagno nel medesimo senso di marcia dell’autovettura, anziché in fila e sul lato opposto della carreggiata come previsto dall’articolo 190 del Codice della Strada. La ricorrente ha chiesto l’annullamento della condanna addossando la responsabilità dell’impatto al comportamento fuori dalle regole della vittima. Per la Cassazione, però, il fatto che il pedone abbia violato una regola comportamentale non ha reso la sua condotta imprevedibile ed eccezionale. Dato che l’automobilista doveva comunque usare una diligenza rafforzata, percorrendo un tratto stradale caratterizzato da assenza di banchine per i pedoni, mancanza di illuminazione, ristrettezza della carreggiata e probabile presenza di viandanti lungo la via.

CIRCOLAZIONE STRADALE: GLI OBBLIGHI DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI

A questo proposito, la Cassazione ha ricordato un’importantissima regola prudenziale e cautelare che deve presiedere al comportamento del conducente. Regola sintetizzata nell’obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di ‘avvistare’ il pedone, così da poter porre in essere con efficacia i necessari accorgimenti per prevenire il rischio di un investimento. Questo dovere trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: 1) ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; 2) mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; 3) prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.

Omicidio stradale

OMICIDIO STRADALE: IL CONDUCENTE DEVE PREVEDERE L’IMPRUDENZA DEI PEDONI

Tali obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, per imprudenza o per esplicita violazione del CdS. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Ne consegue che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, solo se la condotta di quest’ultimo configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento. Ovvero solo allorquando il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di ‘avvistare’ il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

Cliccando sul tasto Scarica PDF si può visualizzare l’intero dispositivo della sentenza n. 52071 della Corte di Cassazione.

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