Cassazione condanna il conducente per la morte del passeggero Nuovo report sugli incidenti stradali nel 2019: meno morti in Europa

Cassazione condanna il conducente per la morte del passeggero

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha condannato il conducente per la morte del suo passeggero anche se quest'ultimo è stato colpito da un'altra vettura

9 Febbraio 2021 - 01:02

Con la sentenza n. 4073/2021 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del conducente di un’auto per omicidio colposo plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, avendo causato con la sua condotta un tamponamento a catena che ha procurato la morte non solo di un altro automobilista ma anche del passeggero che viaggiava in macchina con lui. Si parla ancora di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e non di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) perché l’incidente è avvenuto nel 2015, quindi prima dell’entrata in vigore della legge sull’omicidio stradale (25 marzo 2016) che non prevede la retroattività.

INCIDENTE CON TAMPONAMENTO A CATENA: DI CHI È LA COLPA?

La Cassazione ha respinto le pretese del ricorrente, condannato sia dal tribunale di primo grado che dalla corte d’appello per aver marciato sulla corsia dì sorpasso del GRA di Roma a una velocità superiore ai limiti di legge, impattando dapprima contro una vettura che si era arrestata sulla predetta corsia, con conseguente morte del conducente della vettura stessa, e provocando poi il decesso del suo trasportato, che subiva l’urto di un’altra auto finita contro la fiancata del veicolo condotto dal ricorrente. Tra i motivi del ricorso, in relazione alla morte del passeggero trasportato, il conducente responsabile aveva lamentato l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 40 c.p. secondo cui “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.

CASSAZIONE CONDANNA IL CONDUCENTE: CON LA SUA CONDOTTA HA CAUSATO LA MORTE DEL TRASPORTATO

La Suprema Corte ha però deciso diversamente, deliberando che il conducente, con la sua colpa consistita nella violazione delle regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, ha posto in essere un fattore causale originario di rischio (l’ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l’eventuale condotta colposa (l’eccessiva velocità o il mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell’ambito della prevedibilità. In parole povere, anche se la morte del passeggero è stata materialmente procurata da un’altra vettura, la responsabilità principale ricade comunque sul conducente che, violando le norme di prudenza e sicurezza (e quindi ponendo in essere il ‘fattore causale originario di rischio’), ha dato il via al maxi-tamponamento.

Cassazione condanna il conducente

LA MATERIA DEL CONCORSO DI CAUSE

La motivazione che ha spinto il giudice di merito e la corte d’appello a condannare il conducente che ha originato il sinistro (pur avendo ravvisato un possibile concorso di colpa del guidatore dell’auto sopraggiunta, da giudicarsi separatamente) si pone in sintonia con i principi che regolano la materia del concorso di cause, da applicarsi al caso concreto. “Deve infatti ribadirsi che la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell’evento”, si legge nella sentenza, “E quindi avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall’agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell’agente medesimo. Ne consegue che tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza”.

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