Compilazione modulo digitale
CAI digitale: dall’8 aprile scatta l’obbligo per le assicurazioni
Il modulo CAI digitale è la nuova frontiera nella gestione degli incidenti. Scopri tutti i dettagli e come compilarlo. Dall'8 aprile 2026 le compagnie assicurative devono fornirlo obbligatoriamente
Il modulo CAI digitale è la nuova frontiera nella gestione degli incidenti. Scopri tutti i dettagli e come compilarlo. Dall'8 aprile 2026 le compagnie assicurative devono fornirlo obbligatoriamente
A partire dall’8 aprile 2026 scatta l’obbligo per le compagnie assicurative di mettere a disposizione dei propri clienti il modulo CAI in formato digitale. Tuttavia, è bene specificarlo, il modulo cartaceo non va in pensione, almeno per il momento, ma resta come alternativa per chi preferisce mantenere le vecchie abitudini. Trattandosi di una novità che sta facendo discutere, andiamo a vedere come funziona il modulo CAI digitale da compilare a seguito di un incidente stradale.
CHE COS’È IL MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (CAI) DIGITALE
Il modulo CID digitale è stato introdotto dal Regolamento IVASS n. 56 con l’intento dichiarato di favorire l’efficienza dei processi di gestione e di liquidazione dei sinistri anche in un’ottica antifrode. Il regolamento prevede che, dopo la fase transitoria e facoltativa partita lo scorso luglio, dall’8 aprile 2026 le assicurazioni debbano mettere a disposizione dei clienti un servizio online (tramite app o sito web) per compilare il modulo di denuncia, con la possibilità di firmarlo digitalmente. Come detto, la modalità informatica non sostituisce la modalità cartacea di compilazione del modulo di denuncia di sinistro, ma è prevista come alternativa e la scelta per l’una o l’altra modalità non incide in alcun modo sugli effetti delle dichiarazioni riportate nel modulo e sulla loro valenza probatoria.
COME FUNZIONA IL MODULO CAI DIGITALE
Fatta questa premessa, scopriamo come funziona il CAI digitale. Per prima cosa va scaricata l’app messa a disposizione dalla propria compagnia, poi bisogna accedere con Spid o Cie per il riconoscimento con valore legale dell’automobilista, quindi il modulo è pronto per l’uso (speriamo di no, perché significherebbe essere coinvolti in un incidente). Si può utilizzare il CID digitale solo in caso di sinistri che coinvolgono al massimo due auto senza feriti gravi.
Se entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro sono d’accordo, e una volta sottoscritti dati, foto e dinamica dell’incidente direttamente sul cellulare, l’app invia la documentazione alle rispettive compagnie assicuratrici. Praticamente un processo in tempo reale, che ha lo stesso valore legale del modulo cartaceo.
Secondo le compagnie i vantaggi del nuovo sistema vanno dalla riduzione delle frodi, che in Italia sono circa il 7% del totale, a una maggiore precisione delle denunce amichevoli, fino al minor impatto ambientale e tempi (forse) ridotti per i risarcimenti.
Ecco dove si può scaricare il CAI digitale di alcune compagnie assicurative:
- CAI digitale AXA
- CAI digitale Nobis
- CAI digitale Prima
- CAI digitale Societe Generale
- CAI digitale Unipol
- CAI digitale Vittoria (via WhatsApp)

DENUNCIA DI SINISTRO DIGITALE: SERVE LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
Importante: il regolamento prevede che la sottoscrizione del modulo di denuncia avvenga mediante soluzione di firma elettronica avente almeno i requisiti della firma elettronica avanzata, escludendo quindi la sottoscrizione del modulo mediante firma elettronica semplice. Tale tipologia di firma, infatti, non avendo la valenza giuridica della firma autografa non consentirebbe di riconoscere alle dichiarazioni dei conducenti di assumere la valenza probatoria di cui all’art. 143 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.
Viceversa la firma elettronica avanzata:
- è connessa unicamente al firmatario e idonea a identificarlo;
- è utilizzata, con un elevato livello di sicurezza, sotto l’esclusivo controllo del firmatario;
- è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;
- produce, secondo l’ordinamento interno, effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.