Come compilare il modulo CAI o Blu Sapete con esattezza come compilare il modulo CAI o Blu (ma alcuni lo chiamano ancora CID)? Eppure è uno step fondamentale per ricevere il risarcimento in breve tempo

Come compilare il modulo CAI o Blu

Sapete con esattezza come compilare il modulo CAI o Blu (ma alcuni lo chiamano ancora CID)? Eppure è uno step fondamentale per ricevere il risarcimento in breve tempo

20 Novembre 2019 - 05:11

Dopo aver visto come si denuncia un sinistro stradale, quando si applica il risarcimento diretto e come si quantificano i danni materiali, oggi scopriamo come compilare il modulo CAI o Blu correttamente. Una procedura fondamentale per velocizzare i tempi dell’istruttoria e ricevere l’indennizzo nel minor tempo possibile. Sperando ovviamente che la controparte sia d’accordo sulla dinamica dell’incidente.

CHE COS’È IL MODULO CAI

Prima di capire che cos’è il modulo CAI, individuiamo innanzitutto il significato dell’acronimo CAI, che sta per Constatazione Amichevole di Incidente (prima era noto anche come modulo CID, convenzione indennizzo diretto, mentre Blu è il colore predominante del foglio). Si tratta dunque di un documento per mezzo del quale, come lascia facilmente intendere la definizione stessa, i conducenti coinvolti in un sinistro spiegano come si è svolto l’incidente dichiarandosi d’accordo sulla dinamica e ammettendo anche eventuali proprie responsabilità. Senza la necessità di coinvolgere le Forze dell’ordine. In ogni caso, ed è giusto ribadirlo, spetta sempre e soltanto alle compagnie assicurative degli automobilisti coinvolti, una volta ricevuto copia del modulo CAI compilato e firmato, la relativa richiesta di risarcimento e fatte le necessarie verifiche, stabilire l’esatta dinamica del sinistro e definire gli eventuali indennizzi.

COME SI OTTIENE IL MODULO CAI

Generalmente il modulo CAI, il cui modello è approvato dall’IVASS, viene consegnato all’assicurato al momento della stipula della polizza RC auto. In alternativa si può scaricare sul web e stamparlo (trovate un facsimile in fondo all’articolo cliccando sul tasto rosso Scarica PDF). La denuncia del sinistro alla propria compagnia di assicurazione deve avvenire entro tre giorni da quello in cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza, servendosi proprio del modulo CAI. Se al momento dell’incidente gli automobilisti coinvolti non hanno a disposizione l’apposito modulo, possono compilarlo successivamente dopo essersene procurata una copia. Senza dimenticare che il sinistro può essere denunciato anche senza il modulo Blu, su carta libera, inserendo tutte le informazioni necessarie.

Come compilare il modulo CAI o Blu

QUANDO SI USA IL MODULO CAI

Il modulo CAI o di constatazione amichevole di incidente può essere utilizzato solo se il sinistro ha coinvolto due o più veicoli (auto, moto, camion), mentre non è valido se nel sinistro è coinvolto un pedone. Si usa un modulo per massimo due veicoli: quindi se nell’incidente sono coinvolti tre veicoli vanno usati due moduli, se ne sono coinvolti quattro vanno utilizzati tre moduli e così via. Le assicurazioni chiedono sempre di compilare il modulo CAI o Blu anche se non c’è accordo con l’altro o gli altri conducenti. In questo caso la consegna del modulo CAI senza la firma della controparte vale solo come denuncia del sinistro (senza accordo) e fornisce comunque un importante punto di vista sulla dinamica dei fatti.

COME È FATTO IL MODULO CAI

Il modulo CAI è una sorta di formulario specificamente studiato per facilitare la raccolta degli elementi identificativi di un sinistro stradale. È identico in tutti i Paesi dell’Unione Europea ed è costituito da due pagine, presenti in quattro copie in ogni modulo. Se è stato firmato da tutti e due i conducenti, ciascuno dei firmatari trattiene due copie del modulo: una per sé e una da consegnare al proprio assicuratore. È importante sottolineare che le quattro copie del modulo, essendo ricalcate su carta chimica, sono del tutto identiche tra loro. E non possono essere quindi modificate unilateralmente da uno dei due conducenti. Eventuali aggiunte o correzioni sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo da riportarle su tutte le quattro copie.

COME COMPILARE IL MODULO CAI O BLU

Vediamo adesso come compilare il modulo CAI o Blu. Le prime cinque sezioni, quelle in alto, sono relative al luogo e alla data in cui si è verificato il sinistro. Servono inoltre per indicare l’eventuale presenza di danni materiali nonché di feriti e testimoni. I campi dal 6 all’11 vanno invece riempiti con i dati dei veicoli coinvolti, compresi tutti quelli che riguardano la polizza di assicurazione RCA. È pure presente (campi 10 e 11) uno spazio dedicato ai danni causati dalla collisione, in cui indicare il punto d’urto iniziale. Le sezioni 12 e 13 permettono di descrivere con accuratezza la dinamica dell’incidente, anche mediante un disegno. Non occorre essere Raffaello, basta scarabocchiare più o meno fedelmente la posizione delle auto al momento dell’urto. Infine le sezioni 14 e 15 sono riservate rispettivamente alle eventuali osservazioni delle due parti coinvolte e alla firma dei due conducenti. C’è poi una parte denominata ‘Altre informazioni’ dove indicare se c’è stato l’intervento delle Autorità e riportare i dati di riconoscimento di eventuali testimoni, dei feriti e dei proprietari dei veicoli se diversi dai contraenti assicurati.

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

Dopo la denuncia del sinistro da presentare entro tre giorni, avvalendosi preferibilmente del modulo CAI, si può dare il via alla pratica per ottenere il risarcimento, avanzando specifica richiesta al proprio assicuratore (risarcimento diretto) oppure all’assicuratore del responsabile (risarcimento con procedura ordinaria), a seconda delle caratteristiche del sinistro. Poiché il diritto all’indennizzo derivante da incidente stradale si prescrive in due anni dalla data di accadimento, la richiesta può essere inviata anche dopo il termine dei tre giorni che la legge prevede per la denuncia. Inoltre i termini fissati dal legislatore a carico della compagnia per formulare un’offerta risarcitoria scattano dal momento in cui si presenta la richiesta.  Ricordiamo infine che con le modifiche apportate nel 2012 all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, non è più previsto che la richiesta di indennizzo sia corredata della denuncia di sinistro (modulo CAI). Tuttavia allegare tale documentazione può risultare molto utile.

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