Una bambina si slaccia la cintura di sicurezza e poco dopo muore in un incidente: per la Cassazione è colpa del conducente che avrebbe dovuto sorvegliare, anche durante il tragitto
Sul sedile posteriore di un’auto una bambina si slaccia la cintura di sicurezza e poco dopo viene sbalzata fuori dall’abitacolo a causa di un forte tamponamento, perdendo la vita: per la Corte di Cassazione (sentenza n. 32864/2020) si tratta di omicidio colposo del conducente del veicolo, su cui grava l’obbligo di far rispettare le regole in auto, sia prima che durante il trasporto, nonché della sorveglianza dei minori a bordo.
MINORI E CINTURE DI SICUREZZA: IL CONDUCENTE DEVE SEMPRE VIGILARE
Ricordiamo che per l’articolo 172 comma 10 del Codice della Strada, se il mancato uso delle cinture di sicurezza riguarda un minore, della violazione ne risponde il conducente oppure, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Durante i vari gradi di giudizio l’uomo ha inutilmente provato a discolparsi contestando la sussistenza del nesso di causa tra la sua condotta e l’evento in sé. A suo parere, infatti, la disgrazia è riconducibile esclusivamente alla condotta della bambina, che regolarmente assicurata al sedile posteriore si è liberata della cintura durante il viaggio senza che lui potesse accorgersene, essendo impegnato sul sedile anteriore alla guida del mezzo.
BAMBINA SI SLACCIA DA SOLA LA CINTURA DI SICUREZZA: GLI OBBLIGHI DEL CONDUCENTE
La Cassazione ha però risposto picche, evidenziando che la tesi secondo cui la vittima si sarebbe slacciata dal sistema di ritenuta in modo tale da non essere percepita dal conducente e dagli altri accompagnatori adulti, “risulta sprovvista di coerenza, legittimità e plausibilità in ragione di una serie di argomentazioni, di ordine storico e logico che la difesa del ricorrente non ha affatto contrastato”. Il conducente, infatti, ha mancato di rispettare le specifiche regole cautelari contemplate dall’art. 172 CdS, in quanto l’obbligo del rispetto dell’adozione delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa della marcia, permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto.
CASSAZIONE SULLA SENTENZA DI OMICIDIO COLPOSO
La Suprema Corte ha inoltre precisato che la condanna per omicidio colposo (art. 589 del Codice penale, da sei mesi a cinque anni salvo aggravanti) si è avuta facendo riferimento a valori inferiori alla media edittale, pertanto risulta congrua e adeguata. Sul punto occorre poi specificare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale previsto rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, e non è sindacabile in sede di legittimità se la pena ha avuto applicazione nella misura media e, ancora di più, se prossima al minimo.
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