Autovelox SafeDrive, stop del ministero: non può sanzionare cinture e telefonini
L'Autovelox SafeDrive utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare comportamenti di guida, ma non può sanzionare automaticamente
L'Autovelox SafeDrive utilizza l'intelligenza artificiale per monitorare comportamenti di guida, ma non può sanzionare automaticamente
Il SafeDrive, un nuovo tipo di autovelox che, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di rilevare da remoto chi guida con il telefonino o senza cintura di sicurezza, non è tuttavia abilitato ad accertare queste violazioni in automatico. Lo conferma una nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale, ricordando che tali infrazioni non rientrano tra quelle previste dalla normativa per l’uso di dispositivi omologati senza la presenza dell’operatore.
CONTESTAZIONE IMMEDIATA E DIFFERITA
Del resto la legge non ammette dubbi: l’articolo 201 comma 1-bis lettera g-bis indica chiaramente quali sono le infrazioni stradali per le quali la contestazione immediata non è necessaria, e che pertanto possono essere rilevate anche per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento a distanza, come sono appunto gli autovelox, i tutor, ecc.
Ebbene, nell’elenco delle infrazioni citate dall’art. 201 CdS, non ci sono né l’uso del cellulare alla guida (art. 173 CdS) né il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini (art. 172 CdS). Di conseguenza, queste violazioni non possono essere accertate a distanza ma solo da parte dell’agente presente sul posto, che deve constatare personalmente l’infrazione.
QUANDO E COME SI PUÒ USARE L’AUTOVELOX SAFEDRIVE
Ciò significa che l’autovelox SafeDrive si può utilizzare al massimo come strumento di ausilio, ad esempio per selezionare i conducenti da sottoporre a controllo, senza però sostituire l’osservazione diretta dell’agente accertatore. La violazione, infatti, deve essere sempre constatata personalmente dall’operatore presente sul luogo dell’infrazione.
Nell’esempio citato, lo strumento può assolvere alla funzione di avvertire della presenza di un conducente non in regola con gli obblighi prescritti dal codice, costituendo un semplice ‘supporto’ per segnalare la violazione, che però deve essere accertata direttamente dall’operatore di polizia. Egli, infatti, deve attestare che il mancato uso della cintura di sicurezza (e dei sistemi di ritenuta per i bambini) o l’utilizzo di cellulari o apparecchi simili durante la guida sia avvenuta in sua presenza.
In caso contrario, qualora tali violazioni venissero attestate solo dalle immagini acquisite dal SafeDrive e non dall’agente presente sul posto, l’accertamento diverrebbe illegittimo e la multa facilmente annullabile dopo ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.

LA CONTESTAZIONE DIFFERITA RAPPRESENTA L’ECCEZIONE, NON LA REGOLA
La nota del Viminale ribadisce infine l’importanza della contestazione immediata della violazione, che rappresenta sempre la regola generale. Mentre l’eventuale impossibilità a procedere immediatamente deve essere adeguatamente motivata nel verbale, con riferimento a circostanze concrete e specifiche, evitando motivazioni generiche o standardizzate.
Alla luce di quanto sopra, raccomanda il Ministero, l’impiego del dispositivo autovelox SafeDrive deve avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti normativi indicati nel Codice della Strada, al fine di garantire la legittimità dell’azione amministrativa e la tutela dei diritti degli utenti della strada.