Alcoltest: multa nulla se non si dimostra omologazione e taratura etilometro Donna rifiuta alcoltest

Alcoltest: multa nulla se non si dimostra omologazione e taratura etilometro

La sentenza di un Giudice di Pace ribadisce che l'uso dell'alcoltest multa è valido solo con etilometri regolarmente omologati e tarati

 

La sentenza di un Giudice di Pace ribadisce che l'uso dell'alcoltest multa è valido solo con etilometri regolarmente omologati e tarati

23 Marzo 2026 - 12:45

La sentenza di un Giudice di Pace di Lecce ribadisce un principio importante, ossia che le sanzioni ai conducenti comminate mediante l’alcoltest non sono valide se l’organo accertatore non dimostra l’omologazione e la taratura dell’etilometro. È superfluo specificare che mettersi alla guida di un veicolo in stato di ebrezza costituisce un crimine che va certamente perseguito, ma non nel caso in cui l’accertamento sia avvenuto con un dispositivo non idoneo che lascia pertanto margini di incertezza sul risultato del test.

ALCOLTEST: PER LE SANZIONI SERVONO OMOLOGAZIONE E TARATURA DEL DISPOSITIVO

Nel caso in questione, con recente sentenza del 17 marzo 2026 il GdP di Lecce ha accolto il ricorso di un automobilista a cui era stata ritirata la patente di guida a seguito di accertamento effettuato con alcoltest. Rappresentato dall’associazione Sportello dei Diritti, l’uomo ha evidenziato di aver prontamente segnalato agli agenti accertatori che il risultato dell’etilometro fosse conseguenza di un mero equivoco o di un malfunzionamento dell’apparecchiatura. In effetti lo staff difensivo ha eccepito tra i numerosi motivi di ricorso la carenza di qualsivoglia omologazione e/o taratura della strumentazione utilizzata che lasciava margini a un’oggettiva incertezza sulla correttezza dell’accertamento, stante anche l’insussistenza di qualsiasi indice sintomatico della guida in stato di ebrezza da parte del conducente.

LE MOTIVAZIONI IDEL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace, visti i fondanti argomenti difensivi, ha annullato nel merito il verbale e il provvedimento di sospensione della patente di guida operata dalla Prefettura di Lecce, e ritenendosi competente a decidere non solo relativamente “agli aspetti formali dell’ordinanza impugnata“, con riferimento ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in totale adesione alle tesi difensive espresse nel ricorso ha così statuito: “Nel verbale impugnato viene dato per omologato l’etilometro utilizzato, ma senza indicare il relativo provvedimento, mentre nulla riporta con riferimento al soggetto che avrebbe rilasciato il certificato di taratura“.

Il GdP ha peraltro citato un precedente del medesimo tribunale salentino su una vicenda del 2022 riguardante un’altra automobilista, che attribuiva rilevanza alla sussistenza di comportamenti, nella fattispecie non evidenziati, tali da far desumere lo stato di alterazione.

Alcoltest

NIENTE RITIRO DELLA PATENTE CON ALCOLTEST NON OMOLOGATO

Pertanto, sulla scorta delle suddette motivazioni il magistrato onorario ha disposto l’annullamento del verbale impugnato, con il conseguente annullamento anche del provvedimento di sospensione della patente di guida. Se ne deduce, in linea generale, che in caso di ritiro della patente di guida per stato d’ebbrezza, il verbale dev’essere annullato e va restituito il documento se l’organo accertatore non fornisce prova dell’omologazione e della taratura dell’etilometro.

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