
Il conducente che perde i sensi e provoca un incidente può essere sottoposto all’alcol test da parte delle forze dell’ordine? Serve sempre il consenso?
Le norme sull’alcol test ovvero sulla prova dell’etilometro sono piuttosto severe. Esiste infatti una vera e propria tabella alcolemica. Qui viene indicata la quantità massima di alcol nel sangue da non superare per mettersi al volante di un veicolo. Il punto è che non è affatto detto che il conducente effettui una rilevazione in autonomia per verificare se sia nelle condizioni di guidare. Anzi, può pensare di essere in grado di farlo senza difficoltà in quanto crede di trovarsi nelle corrette condizioni psico-fisiche. Può però succedere che si tratti di una sopravvalutazione delle proprie capacità al punto da perdere coscienza e provocare un incidente. A quel punto le forze dell’ordine che provano a ricostruire la dinamica del sinistro provano a fare l’alcol test, ma il guidatore è ancora incosciente. Ci domandiamo quindi se possono comunque farlo ovvero se la procedura è legale.
ALCOL TEST: SI PUÒ DIRE DI NO?
La prima importante disposizione da conoscere riguarda l’obbligo di sottoporsi all’alcol test. L’automobilista non può dire di no. Il rifiuto viene considerato un’ammissione di colpa, punita con il massimo della sanzione. La tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza prevede infatti che:
– tra 0,5 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue scattano la sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
– tra 0,8 e 1,5 grammi di alcol per litro è prevista l’ammenda da 800 a 3.200 euro a cui si aggiungono l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 7 anni;
– superiore a 1,5 grammi di alcol per litro sono previsti un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, il sequestro preventivo del mezzo e la sua confisca.
Allo stesso tempo, le forze dell’ordine non possono costringere il guidatore a sottoporsi alla prova dell’etilometro. Detto in altri termini, occorre il consenso del guidatore. Ecco quindi che sorge il dubbio se si può fare l’alcol test se il guidatore è incosciente.
CON IL GUIDATORE INCOSCIENTE SI PUÒ FARE L’ALCOL TEST
La questione sulla possibilità di eseguire l’alcol test nel caso di incoscienza del guidatore è evidentemente delicata. Da una parte il conducente non può rifiutarsi di sottoporsi alla procedura. Ma in parallelo gli agenti accertatori non possono usare la coercizione. A risolvere la controversia ci ha allora pensato la Corte di Cassazione. Con la sentenza 28466 del 2021 ha infatti fissato un importante principio. Anche se gli avvisi difensivi non possono essere dati a una persona in stato di incoscienza non scatta l’immunità per chi guida visibilmente in stato di ebbrezza, provocando magari un incidente. In pratica, anche se le forze dell’ordine non possono informare l’automobilista del diritto a farsi affiancare da un avvocato, lo stato di ebbrezza può essere sempre accertato. Naturalmente non con il tradizionale alcol test, ma con il prelievo del sangue. Per i giudici, la responsabilità penale di chi guida sotto l’influenza dell’alcol deriva dalla violazione di un divieto a tutela degli altri e di se stesso. Anche nel caso di un sinistro che coinvolge e il solo guidatore, prevale l’esigenza pubblica di sanzionare la guida in stato di ebbrezza.
LA CORTE DI CASSAZIONE E IL CASO DEL GUIDATORE INCOSCIENTE
La Suprema Corte si è espressa sulla validità dell’alcol test con il guidatore in stato di incoscienza in relazione a un incidente stradale in cui il guidatore era entrato in ospedale in codice rosso per trauma cranico e abuso di alcol. Per via dello stato di incoscienza, gli agenti non avevano dato comunicazione della carta dei diritti. Ebbene, per i giudici, “appare evidente che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza”. Allo stesso tempo “affermare che lo stato di incoscienza dell’indagato impedisca di espletare un valido accertamento”, aggiungono i togati, “equivarrebbe a introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza”. La ragione – concludono – “è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l’incolumità tanto del guidatore che degli altri utenti della strada. Sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di immunità a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita”.