Tasso alcolemico consentito: i limiti per guidare Qual è il tasso alcolemico consentito per evitare sanzioni? Tutti i limiti da conoscere prima di guidare dopo aver bevuto alcolici

Tasso alcolemico consentito: i limiti per guidare

Qual è il tasso alcolemico consentito per evitare sanzioni? Tutti i limiti da conoscere prima di guidare dopo aver bevuto alcolici, anche se in modica quantità

23 Agosto 2022 - 12:08

In Italia il limite di tasso alcolemico consentito per guidare è molto basso e addirittura azzerato per i neopatentati e per i conducenti professionali. Non è semplice stabilire la quantità di alcol necessaria per superare i limiti di legge (ogni persona, infatti, smaltisce gli effetti dell’alcol diversamente in base a numerosi fattori), tuttavia esistono delle tabelle che permettono di stimare i livelli teorici di alcolemia raggiungibili dopo l’assunzione di bevande alcoliche. In ogni caso solo il risultato dell’alcoltest effettuato dalle Forze dell’ordine può stabilire l’effettiva quantità di alcol nel sangue di un conducente.

Aggiornamento del 23 agosto 2022 con il riepilogo dei limiti di tasso alcolemico nel sangue, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto il verificarsi di incidenti mortali a causa della guida ben oltre i valori consentiti.

TASSO ALCOLEMICO CONSENTITO: I LIMITI GENERALI

I limiti di tasso alcolemico consentito, con le relative sanzioni per chi li supera, sono elencati nell’articolo 186 del Codice della Strada. Il codice prevede diverse soglie con sanzioni sempre più gravi a seconda della quantità di alcol ingerita.

– tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l): multa da 543 a 2.170 euro + sospensione della patente da tre a sei mesi;

– tasso alcolemico accertato superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l: multa da 800 a 3.200 euro + sospensione della patente da sei mesi a un anno;

– infine tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l: multa da 1.500 a 6.000 euro + arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Inoltre la patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione. Con la sentenza di condanna o con l’applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Quindi, ricapitolando: si può guidare solo con un tasso alcolemico fino a 0,5 g/l. Se si supera questo limite si è soggetti a sanzioni sempre più dure, fino all’arresto. L’art. 186 comma 2-bis e successivi del CdS prevedono anche numerose aggravanti che inaspriscono ulteriormente le sanzioni.

Tasso alcolemico consentito

TASSO ALCOLEMICO CONSENTITO: LIMITI PER NEOPATENTATI E CONDUCENTI PROFESSIONALI

Il legislatore ha previsto soglie di tasso alcolemico ancora più stringenti per alcune categorie di conducenti particolarmente delicate: in particolare i neopatentati (sono considerati tali coloro che hanno meno di 21 anni o che hanno conseguito la patente da meno di tre anni), chi esercita l’attività di trasporto di persone o di cose e, più in generale, gli autisti di autocarri, anche con rimorchio, di massa superiore a 3,5 tonnellate, autobus con almeno nove posti, autoarticolati e autosnodati.

– tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l: multa da 168 a 672 euro (importi raddoppiati se si provoca un incidente);

– tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l: multa da 543 a 2.170 euro aumentata di 1/3 + sospensione della patente da tre a sei mesi;

– poi tasso alcolemico accertato superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l: multa da 800 a 3.200 euro aumentata da 1/3 alla metà + sospensione della patente da sei mesi a un anno;

– tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l: multa da 1.500 a 6.000 euro aumentata da 1/3 alla metà + arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni, ecc. Inoltre la patente è sempre revocata se il trasgressore è un autista di autocarri da 3,5 t in su, autobus con almeno nove posti, autoarticolati e autosnodati, mentre per neopatentati e conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone o di cose la revoca scatta solo in caso di recidiva nel triennio successivo alla prima infrazione. Sono sempre considerate tutte le possibili aggravanti.

Pertanto per queste particolari categorie di conducenti le prime sanzioni si applicano già con un tasso alcolemico superiore a zero. Per ulteriori dettagli rimandiamo all’articolo 186-bis del Codice della Strada.

TASSO ALCOLEMICO CONSENTITO: ULTERIORI SANZIONI PER I MINORI

I conducenti di età inferiore a 18 anni, per i quali sia stato accertato un valore di tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g/1, non possono conseguire la patente di categoria B prima del compimento del 19° anno di età. Mentre per i conducenti di età inferiore a 18 anni per i quali sia stato accertato un valore di tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, non possono conseguire la patente di categoria B prima del compimento del 21° anno di età.

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