Autovelox non tarati: prime multe annullate
Dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha obbligato a revisionare i velox mobili, i ricorsi sono vere rogne per i comuni senza le prove

Dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha obbligato a revisionare i velox mobili, i ricorsi sono vere rogne per i comuni senza le prove
Guai ai comuni inadempienti: perdono gli incassi per le multe da autovelox mobili, come dimostra la recente sentenza del giudice di pace di Vasto numero 369/15 del 31 agosto. Tutto parte dalla sentenza della corte costituzionale numero 113 del 18 giugno 2015, che stabilisce un principio fondamentale: tutti gli autovelox, anche quelli mobili, vanno tarati. Stop alla distinzione fra velox fissi, da tarare, e mobili, che non è necessario tarare perché ci sono i vigili a presidiarlo.
CODICE DELLA STRADA SMENTITO – L'articolo 45, comma 6, del codice della strada non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura: gli autovelox mobili, siccome funzionano in presenza di agenti delle forze dell'ordine, possono anche non essere tarati. La sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quell'articolo, a dimostrazione che il nostro codice della strada è scritto malissimo, è pieno di contraddizioni, lascia aperti mille dubbi ed è pure soggetto a diverse interpretazioni.
VUOTO NORMATIVO – Per l'Anci (Associazione comuni) dell'Emilia-Romagna, questa sentenza ha lasciato un vuoto normativo che andrebbe tempestivamente colmato per evitare dubbi e ricorsi. Non solo: la confusione è aumentata per via della circolare del ministero dell'Interno numero 300/A/4747/15/144/5/20/5 del 26 giugno 2015 che è stata diversamente interpretata da più parti. Come ricorda l'Anci, il ministero ha specificato che la normativa “non prevede un generalizzato obbligo di taratura anche se la necessità di una verifica periodica è di norma prevista nel manuale d'uso e manutenzione del dispositivo, cui gli organi di polizia stradale devono attenersi. Tale verifica, inoltre, è prevista anche nel decreto di approvazione del singolo apparecchio se può essere utilizzato in modo completamente automatico, cioè senza la presenza di un operatore di polizia stradale”.
CHE SCONFITTA – Mentre si attende che la legge venga riscritta, i giudici di pace si attengono a quanto dice la corte costituzionale, così come ha fatto quello di Vasto: “Deve essere accolta l'opposizione a sanzione amministrativa per l'infrazione al codice della strada consistente nell'eccesso di velocità rilevata dall'apparecchio elettronico laddove la corte costituzionale con la sentenza 113/15 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 comma 6 del codice della strada così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, laddove non prevede i controlli periodici per gli apparecchi elettronici che rilevano il superamento dei limiti di velocità sulle strade e nella specie l'ente impositore non ha dato prova di aver richiesto la taratura dell'apparecchio che in base ai documenti agli atti non risulta essere stato revisionato presso il sistema nazionale di taratura”. Quindi, se il comune non prova la taratura, la multa è nulla.