Eni e Q8: TAR conferma maxi multe per cartello anti concorrenza Rifornimento benzina

Eni e Q8: TAR conferma maxi multe per cartello anti concorrenza

TAR conferma maximulte a Q8 ed Eni per intesa anti-concorrenza. Da rideterminare, invece, la sanzione a Esso Italiana

 

TAR conferma maximulte a Q8 ed Eni per intesa anti-concorrenza. Da rideterminare, invece, la sanzione a Esso Italiana

20 Maggio 2026 - 18:00

Il TAR del Lazio ha confermato le maxi multe inflitte lo scorso settembre dall’Antitrust a Q8 (172.592.363 euro) ed Eni (336.214.660 euro) per un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore della vendita del carburante per autotrazione. Quanto alla posizione di Esso Italiana (sanzionata con 129.363.561 euro), i giudici hanno rimesso la questione all’Autorità Garante ai fini di una rideterminazione della sanzione.

IL CASO DELLA PRESUNTA INTESA SUI PREZZI DEI BIOCARBURANTI

La vicenda riguarda un presunto cartello operativo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023, messo in atto da sei tra le più rilevanti compagnie operanti in Italia: Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil. Secondo l’Antitrust, tali società avevano attuato una pratica anticoncorrenziale relativa alla determinazione dei prezzi dei biocarburanti. Per questo motivo l’Agcm aveva irrogato sanzioni complessive per 936,6 milioni di euro, distribuite tra le sei società in misura proporzionata alle rispettive quote di mercato.

Al centro del procedimento c’era la cosiddetta “componente bio”, cioè la quota di carburante derivante da biomasse, oli riciclati o fonti vegetali. Introdotta nel 2006 come obbligo normativo, questa componente avrebbe inciso in modo rilevante sul prezzo finale di benzina e gasolio. L’Agcm ha rilevato che il valore della componente sarebbe passato da circa 20 euro/mc nel 2019 a 60 euro/mc nel 2023, con un conseguente aggravio dei costi a carico dei consumatori.

Secondo l’Autorità Antitrust, le compagnie avrebbero coordinato i propri comportamenti attraverso lo scambio diretto o indiretto di informazioni, anche tramite pubblicazioni specialistiche come la “Staffetta Quotidiana”, giornale di settore. In 16 articoli analizzati, il prezzo della componente bio sarebbe stato riportato con riferimento alle indicazioni fornite dalle imprese. Questo meccanismo avrebbe facilitato rialzi simultanei e giustificati come inevitabili aumenti di costo.

RICORSO RESPINTO PER ENI E Q8

Nel rispondere alle censure incentrate sulla carenza e sul travisamento dell’istruttoria e, sotto un ulteriore aspetto, sul difetto di prova della finalità collusiva, il TAR del Lazio ha ritenuto che il quadro illustrato dall’Autorità abbia assunto “una consistenza e un grado di condivisione tra tutti gli operatori tale da determinare una condotta commerciale condivisa“, e che lo scambio di informazioni ha potuto “facilitare la collusione contribuendo alla comprensione reciproca di un sistema di ricompensa/punizione caratteristico degli accordi collusivi“.

Biocarburanti

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE MULTE

In tema di proporzione della sanzione in rapporto alla gravità delle condotte contestate, per i giudici, essendo le multe corrispondenti all’1,13% del fatturato totale mondiale di Q8 e inferiori all’1% del fatturato totale mondiale di Eni, “non sussistono i presupposti per una riduzione giudiziale, ai fini della quale occorre verificare le condizioni economiche e, soprattutto, ponderare il risultato di utile o di perdita di esercizio nel cui quadro la sanzione viene comminata“. Cosa diversa quanto alla sanzione inflitta a Esso Italiana che corrisponde al 6,59% del fatturato totale mondiale. Ragione per la quale, il TAR, ritenendo che “tale disparità risulta totalmente priva di motivazione”, ha ravvisato i presupposti per una riduzione giudiziale, affidandone la rideterminazione alla stessa Autorità.

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