Cassazione: danni da buca stradale, Comune non sempre responsabile Per la Corte di Cassazione

Cassazione: danni da buca stradale, Comune non sempre responsabile

Per la Corte di Cassazione, se un pedone subisce danni per colpa di una buca stradale il Comune non è sempre responsabile, dipende dalle circostanze

5 Marzo 2021 - 08:03

I Comuni e gli altri enti proprietari o gestori delle strade sono quasi sempre responsabili dei danni da buca stradale subiti da pedoni e veicoli. Questo perché, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, nonché al controllo tecnico della loro efficienza, come dispone l’articolo 14 comma 1 del Codice della Strada. Tuttavia la responsabilità degli enti proprietari o gestori decade, totalmente o parzialmente, se il danneggiato dalla buca ha in qualche maniera concorso all’evento. Così ha deciso di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 5457/2021), respingendo il ricorso di un pedone infortunatosi per essere caduto a causa di una buca. Caduta che, secondo gli Ermellini, avrebbe potuto evitare utilizzando maggiore cautela.

DANNI DA BUCA STRADALE: PER IL RISARCIMENTO CI VUOLE IL NESSO CAUSALE

Nel caso specifico questa persona era caduta, mentre si trovava al mercato della sua città, a causa di una buca presente nel manto stradale, riportando lesioni alla spalla destra che richiedevano un intervento chirurgico. Nell’avanzare richiesta di risarcimento danni al Comune, il pedone aveva raccontato di non aver visto la buca, peraltro piuttosto ampia, a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e dell’affollamento tipico di un mercato. Il giudice di primo grado, però, rigettava la richiesta di indennizzo, in quanto il comportamento imprudente del danneggiato aveva interrotto il ‘nesso causale’ fra l’irregolarità della sede stradale e la caduta. Decisione confermata dalla Corte d’Appello, avendo constatato che l’avvallamento era facilmente percepibile e la giornata di mercato e l’affollamento dei luoghi avrebbero dovuto suggerire al pedone un comportamento più diligente. Insomma, la caduta era avvenuta non per colpa del Comune ma per un ‘caso fortuito’.

CASSAZIONE: DANNI DA BUCA STRADALE, QUANDO NON È COLPA DEL COMUNE

Il caso è giunto fino in Cassazione con la Suprema Corte che ha confermato i primi due gradi di giudizio, negando il risarcimento al ricorrente, avendo osservato che la condotta del danneggiato, rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento. Significa che se la situazione di danno è evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, il comportamento del danneggiato interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento. E nel caso di specie lo stato dei luoghi, cioè il giorno di mercato, l’affollamento e la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del ricorrente, sicché la caduta dev’essere senz’altro ricondotta a tale omissione.

Cassazione danni da buca stradale

IL CODICE CIVILE SU RESPONSABILITÀ E CONCORSO DI COLPA

Concludiamo riportando una norma del Codice civile che racchiude bene la sentenza della Corte di Cassazione: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza” (articolo 1227 c.c.).

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