Il nuovo DPCM prevede che le autoscuole possano tenere lezioni a distanza, per lo meno fino al 15 gennaio 2021, data di scadenza dell'attuale decreto
Tra le tante disposizioni messe in atto con l’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 anche la possibilità per le autoscuole di tenere lezioni a distanza per tutti i tipi di patenti e tutti i tipi di attestati che richiedono la necessità di seguire dei corsi. Il provvedimento era già stato adottato in via sperimentale per i CQC (in misura non superiore a 10 ore) e adesso è stato esteso anche ai corsi delle patenti più comuni, come quelle di categoria A e B, “secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi”. Per il momento i corsi online saranno possibili fino al 15 gennaio 2021, data di scadenza del nuovo DPCM. Ma è facile che l’opportunità venga prolungata per lo meno fino al termine dell’emergenza Coronavirus.
AUTOSCUOLE: LEZIONI A DISTANZA, COSA PREVEDE IL DPCM
La disposizione è contenuta nell’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 3/12/2020, secondo cui si consentono, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi (ossia con circolari del ministero chiamate a strutturare lo svolgimento delle lezioni online):
– i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
– i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
– corsi sul buon funzionamento del tachigrafo;
– i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione;
– i corsi per il conseguimento dell’abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami;
– corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), curity (SEC);
– i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi.
Precisiamo che le lezioni a distanza sono un’opzione e non un obbligo, attivabile in base alle capacità organizzative di autoscuole, motorizzazioni, scuole di formazione o altri enti.
PATENTI DI GUIDA: ESAMI DI TEORIA E PRATICI SEMPRE POSSIBILI
Lo stesso comma del DPCM ha inoltre autorizzato lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo.
Questo provvedimento dovrebbe scongiurare un nuovo rinvio delle prove pratiche come quello disposto fino al 3 dicembre scorso nelle regioni in zona rossa, anche se non si escludono eccezioni, con nuovo stop agli esami, nell’ipotesi di un particolare aggravamento delle condizioni epidemiologiche in uno o più territori del Paese.
PROROGA SCADENZA PATENTE E FOGLIO ROSA
Ricordiamo infine (ma ne parliamo molto più dettagliatamente in questo articolo) che la legge n. 159 del 27 novembre 2020 ha esteso la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, e non ancora rinnovate, fino al 30 aprile 2021 (solo per la circolazione sul territorio nazionale). Mentre coloro che hanno il foglio rosa in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 usufruiscono di una proroga fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021), ossia al 3 maggio 2021.