Auto incidentata: che valore di prova ha la fattura del carrozziere?

Auto incidentata: che valore di prova ha la fattura del carrozziere?

La fattura di riparazione del carrozziere non è sufficiente per provare i danni all'auto incidentata. Lo conferma la Cassazione

6 Marzo 2023 - 17:22

Quante volte in sede di rinnovo della Rc auto, la compagnia di assicurazione ci ha proposto una riduzione del premio nel caso di accettazione di far riparare l’auto incidentata in una officina convenzionata? Che si tratti di una polizza sottoscritta online o in una filiale fisica cambia poco. Alla base di questa politica dei prezzi c’è un motivo ben preciso. Le società di assicurazione nutrono diffidenza verso le comuni carrozzerie, preoccupate di essere truffate. Da qui il tentativo di convogliare la riparazione dell’auto incidentata nelle carrozzerie di fiducia dell’impresa. Per inquadrare ancora meglio la situazione, occorre però fare un passo indietro. La fattura rilasciata dal carrozziere è sufficiente per provare i danni dell’incidente? Può essere considerata la sola prova per il riconoscimento del risarcimento e la liquidazione dell’importo corrispondente? Come esaminiamo in questo approfondimento, l’automobilista coinvolto in un incidente stradale e riporta danni al proprio veicolo deve andare al di là della fattura. Anche se il documento contiene nel dettaglio le riparazioni effettuate e il relativo prezzo.

QUAL È IL VALORE PROBATORIO DELLA FATTURA RIPARAZIONE DELL’AUTO INCIDENTATA

Quando c’è di mezzo un’auto incidentata, la fattura è solo uno dei documenti richiesti. Non è da sola sufficiente per ricostruire la dinamica di un sinistro stradale. E dunque per determinare le percentuali di colpa tra i conducenti coinvolti ovvero la responsabilità di uno solo di essi. Punto di riferimento normativo è l’articolo 2697 del Codice Civile che disciplina l’onere della prova. Qui leggiamo testualmente: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. Detto in altri termini, l’automobilista deve dimostrare le circostanze andando oltre la fattura. Qui entra in gioco l’articolo 2054 del Codice Civile che, tra l’altro, mette nero su bianco come “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La fattura prova solo la tipologia e l’entità del danno subito dall’auto incidentata. Ma non le circostanze del sinistro.

AUTO INCIDENTATA: COSA SERVE OLTRE ALLA FATTURA DI RIPARAZIONE

Per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, non basta presentare la fattura del carrozziere che attesta la riparazione del veicolo incidentato. In base alle circostanze, possono essere necessari il verbale di constatazione amichevole, il rapporto dell’autorità di pubblica sicurezza, le dichiarazioni di testimoni oculari e le eventuali registrazioni di telecamere presenti sul luogo dell’incidente. Solo dopo aver acquisito questi elementi di prova e aver ricostruito le modalità dei fatti, è possibile stabilire le percentuali di concorso di colpa o addossare l’intera responsabilità a uno solo dei conducenti dei veicoli coinvolti. E dunque procedere alla richiesta di risarcimento. L’onere della prova – Codice Civile alla mano – spetta a chi ha subito il danno. In questo contesto, la fattura del carrozziere è solo l’ultimo step della ricostruzione dei fatti. Prova soltanto la tipologia e l’entità del danno riportato dal veicolo incidentato. Ma non il modo, il momento e le circostanze in cui l’auto è stata coinvolta.

IL CASO ESAMINATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE

Sulla questione del rapporto tra documenti, fatture e auto incidentata è intervenuta la Corte di Cassazione. I giudici della Suprema Corte hanno fissato i parametri necessari per arrivare all’attribuzione della responsabilità risarcitoria. Si tratta:

  • dell’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso;
  • della ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno;
  • dell’accertamento e la graduazione della colpa;
  • della valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti.

Nella vicenda oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte, la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato è stata respinta a causa di una fattura di riparazione del veicolo incidentato che risultava incompatibile con le modalità descritte del sinistro. Nello specifico, si era trattato di un tamponamento di lieve entità tra un’auto che usciva in retromarcia da un’area di parcheggio e un’altra auto che procedeva a velocità moderata lungo la strada principale.

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