Sinistro stradale: il terzo trasportato non deve provare le responsabilità Sentenza interessante sul sinistro stradale: il terzo trasportato non deve fornire le prove della responsabilità dell'incidente ma solo delle lesioni che ha subito

Sinistro stradale: il terzo trasportato non deve provare le responsabilità

Sentenza interessante sul sinistro stradale: il terzo trasportato non deve fornire le prove della responsabilità dell'incidente ma solo delle lesioni che ha subito

17 Aprile 2020 - 02:04

Una sentenza d’appello del Tribunale di Brindisi ha ribadito che in un sinistro stradale il terzo trasportato non ha l’onere di fornire la prova dell’esclusiva responsabilità dell’uno dell’altro conducente in merito alle cause del sinistro stesso. Ma deve solamente provare, nell’ottica di ricevere un risarcimento, l’effettiva presenza delle lesioni subite e il nesso causale fra queste e l’incidente.

CHI SONO I TERZI TRASPORTATI

Prima di descrivere la vicenda in questione ricordiamo che quando si parla di un sinistro stradale, i terzi trasportati sono i passeggeri che al momento della collisione si trovano a bordo del veicolo responsabile. Se l’incidente gli ha provocato dei danni fisici hanno sempre diritto a un risarcimento, mentre nel caso di danni materiali possono ottenere un indennizzo soltanto se non sono legati al conducente o al proprietario del veicolo da determinati vincoli di parentela o societari. Il risarcimento può essere negato (o ridotto) ai terzi trasportati se hanno tenuto un comportamento colposo o doloso che ha causato o aggravato l’incidente. I terzi trasportati sono coperti dall’assicurazione RC auto del conducente trasportante.

L’INCIDENTE DEL TERZO TRASPORTATO

Torniamo adesso al caso specifico. Un soggetto resta ferito in un sinistro stradale che ha visto coinvolte l’auto su cui viaggiava in qualità di terzo trasportato e un autocarro. Insoddisfatto della proposta di risarcimento dell’assicurazione, si rivolge al Giudice di Pace di Brindisi per ottenere un indennizzo a suo dire più congruo in relazione ai danni fisici effettivamente subiti dall’incidente. Il Giudice di di Pace rigetta però la richiesta perché ritiene non provata la presenza dell’uomo a bordo dell’autovettura e, soprattutto, delle lesioni da lui stesso lamentate. La palla passa al Tribunale d’appello di Brindisi che accoglie invece il ricorso del danneggiato con la sentenza n. 394/2020.

Sinistro stradale terzo trasportato

SINISTRO STRADALE: IL TERZO TRASPORTATO DEVE PROVARE SOLO LA PRESENZA DELLE LESIONI SUBITE

Come riporta il portale giuridico Responsabile Civile, il giudice d’appello ha ribaltato la sentenza di primo grado perché, alla luce delle risultanze istruttorie, ha ritenuto di non poter dubitare della presenza dell’appellante a bordo dell’automobile coinvolta nel sinistro, e neppure delle lesioni riportate nella circostanza. Anche perché il medico legale, chiamato in causa come consulente tecnico d’ufficio, ha offerto un ulteriore riscontro in ordine tanto alla presenza dei danni fisici, puntualmente documentati dal danneggiato, quanto alla compatibilità fra questi e la dinamica del sinistro. Inoltre il giudice ha precisato che la posizione di terzo trasportato esonera quest’ultimo dall’onere di fornire la prova in ordine all’esclusiva responsabilità nella causa del sinistro in capo a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo egli provare unicamente la presenza delle lesioni lamentate e il nesso causale fra queste e il sinistro.

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