Constatazione amichevole: vale il verbale polizia o la testimonianza? A rivelarsi decisivi nell’ambito dell’attribuzione delle responsabilità

Constatazione amichevole: vale il verbale polizia o la testimonianza?

A rivelarsi decisivi nell’ambito dell’attribuzione delle responsabilità, anche in una constatazione amichevole, sono il verbale polizia o le testimonianze

24 Novembre 2022 - 04:11

Si fa presto a parlare di constatazione amichevole perché poi sono numerosi i potenziali motivi di attrito tra le parti coinvolte in un incidente stradale. A meno che la dinamica dei fatti non sia davvero chiara, è facile che gli automobilisti non trovino un punto d’accordo. Ecco allora che si rivela decisivo il verbale delle forze dell’ordine accorse sul luogo dello scontro. Oppure anche la dichiarazione di un testimone che ha assistito alla collisione. Se in teoria le due versioni dovrebbero coincidere, la realtà potrebbe essere ben diversa. Ci domandiamo allora quale vale e prevale tra il verbale della polizia e la testimonianza per l’attribuzione della responsabilità. La posta in gioco è infatti spesso elevata. Anche nel caso della constatazione amichevole, in ballo c’è la spesa da affrontare per le riparazioni dei veicoli. In alcuni casi può essere ingente e provocare qualche resistenza da parte delle compagnie di assicurazione. Da qui l’indispensabilità di individuare responsabilità e colpe con certezza e accuratezza. Anche con il supporto delle forze dell’ordine o dei testimoni dell’incidente.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE: TANTE PROVE MA QUAL È LA PIÙ IMPORTANTE?

La constatazione amichevole comporta che ci sia l’accordo tra gli automobilisti sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale. Ma evidentemente non è così semplice e scontato. Un supporto decisivo per chiarire cosa è avvenuto arriva dai testimoni. Ma le loro parole non sono prese per oro colato. La valutazione della loro attendibilità spetta al giudice nell’ambito di un eventuale processo. Si tratta comunque di un elemento probatorio di cui non va sottovalutata l’importanza. Anche gli stessi rilievi della polizia o più in generale delle forze dell’ordine possono infatti rivelarsi imprecisi. A dirla tutta, anche gli stessi dispositivi elettronici, come la scatola nera o le telecamere, possono rivelarsi fallaci, malfunzionanti o addirittura modificabili. Tuttavia è indispensabile fissare un ordine di priorità. Se gli esiti delle testimonianze e dei verbali della polizia sono discordanti, a chi assegnare la patente di veridicità? In base alle normative vigenti, a chi va dato un peso maggiore nella fase di ricostruzione della dinamica di un incidente?

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VERBALE POLIZIA O TESTIMONIANZA: QUALE PREVALE CON O SENZA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

Punto di partenza per comprendere se vale il verbale polizia o la testimonianza nel caso di ricostruzione dei fatti nell’ambito di un incidente stradale, con o senza constatazione amichevole, è il Codice civile. Più esattamente l’articolo 2700 che disciplina l’efficacia dell’atto pubblico. Qui si legge infatti che “l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Tradotto in termini pratici, quanto posto nero su bianco dai pubblici ufficiali non può essere messo in dubbio. Il solo modo per procedere con la contestazione è attraverso il procedimento di querela di falso. Ma come è facile immaginare, si tratta di una strada lunga e che con molta difficoltà porta a un risultato concreto ovvero a smentire quanto messo scritto. In definitiva, il verbale redatto dagli agenti di polizia finisce per prevalere sulla ricostruzione dei fatti dei testimoni.

QUALI SONO I LIMITI DELLE DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI IN UN INCIDENTE STRADALE

Ai fini assicurativi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente, il verbale della polizia ha dunque un valore maggiore rispetto alle dichiarazioni dei testimoni. A tal proposito, la normativa vigente fissa limiti ben precisi. In particolare, nel caso di sinistri stradali con danni limitati alle cose, è previsto l’obbligo di indicare i nomi dei testimoni presenti sul luogo. Bisogna farlo entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro o dalla data dell’invito formulato dall’assicurazione. In caso contrario decade la possibilità di avvalersi delle loro dichiarazioni nel giudizio civile instaurato per il risarcimento dei danni. Ma se il conducente dimostra l’impossibilità di rispettare la normativa nei tempi previsti, l’indicazione dei nominativi dei testimoni può comunque essere ammessa. L’obiettivo di questo doppio limite, temporale e formale, si riconduce alla volontà di contrastare i falsi incidenti e i falsi testimoni che li accompagnano.

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