Multe in estate: ad agosto 2023 termini estesi per fare ricorso

Multe in estate: ad agosto 2023 termini estesi per fare ricorso

C'è una cosa da sapere riguardo le multe in estate: ad agosto 2023 i termini per fare ricorso al Giudice di Pace differiscono perché si applica la sospensione feriale dei termini processuali

25 Luglio 2023 - 18:30

Occhio alle multe in estate perché i termini per per fare ricorso sono leggermente diversi, anche se non sempre. Durante la bella stagione, e in particolare dal 1° al 31 agosto, scatta infatti la cosiddetta ‘sospensione feriale dei termini processuali’, un espediente per ‘congelare’ sanzioni ed eventuali rincorsi in un periodo in cui molte persone sono in vacanza, compresi gli avvocati e i giudici. Vediamo nei dettagli come funziona.

Aggiornamento del 25 luglio 2023 con il riepilogo della sospensione feriale dei termini processuali applicata nel mese di agosto 2023.

MULTE E RICORSI: TEMPISTICHE STANDARD

Normalmente, quando si riceve una multa per violazione del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, ci sono due strade da percorrere. Rassegnarsi e pagare, oppure fare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace (se ci sono le condizioni). Nel primo caso la legge consente il pagamento in misura ridotta, ossia pari al minimo previsto per la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica (dopodiché si paga in misura ordinaria). Se il pagamento avviene entro 5 giorni, si può usufruire di un’ulteriore riduzione del 30%. Nel caso, invece, si voglia presentare un ricorso contro la multa, i termini da rispettare sono i seguenti: entro 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace, entro 60 giorni per il ricorso al Prefetto.

MULTE IN ESTATE: QUANDO PAGARE?

Quelli che abbiamo appena elencato sono i termini standard. Ma che succede se una multa viene contestata o notificata nel mese di agosto, quando buona parte degli uffici sono chiusi per ferie? Dipende. Se il trasgressore decide di pagare non cambia proprio un bel niente, perché in questo caso i termini del pagamento restano esattamente gli stessi: 5 giorni per ottenere la riduzione del 30% e 60 per pagare in misura ridotta. Questo perché si presume che il trasgressore abbia comunque tutto il tempo per prendere visione del verbale, anche se dovesse assentarsi da casa per un lungo periodo di vacanza, e saldare la multa entro la scadenza dei 60 giorni.

Multe in estate

MULTE IN ESTATE: RICORSO AL PREFETTO

I termini per il pagamento della multa restano invariati anche nell’eventualità del ricorso al Prefetto. La legge reputa infatti più che sufficienti i 60 giorni a disposizione anche se nel frattempo c’è di mezzo il mese di agosto. Quindi, per esempio, chi riceve una multa il 20 luglio e intende fare ricorso al prefetto, deve inviare la raccomandata entro il 18 settembre, ossia 60 giorni dopo. Non uno di più.

MULTE IN ESTATE: RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Ed ecco finalmente il caso in cui si può applicare la ‘sospensione feriale dei termini processuali’: il ricorso al Giudice di Pace. Premessa: la sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale che prevede l’esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. Ciò significa che il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per 31 giorni e riprende soltanto dal 1° settembre. Di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizia a trascorrere dopo. Se invece il termine sarebbe dovuto iniziare durante il periodo di sospensione, prende il via dalla fine di detto periodo.

Facciamo degli esempi concreti prendendo in considerazione proprio la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace contro una multa stradale. Ricorso che, per legge, va effettuato entro 30 giorni dalla contestazione/notifica. In pratica questi 30 giorni restano tali, solo che il mese di agosto non si conta, come se non esistesse.

MULTE ESTIVE: RICORSI DIFFERITI DI UN MESE, ESEMPI PRATICI

Esempio 1: multa notificata il 1° agosto; in teoria l’ultimo giorno utile per ricorrere al Giudice di Pace sarebbe il 31 agosto (si inizia a contare dal giorno successivo alla notifica), ma in realtà è il 30 settembre perché il conteggio effettivo parte dal 1° settembre, una volta terminata la sospensione dei termini processuali.

Esempio 2: multa contestata il 15 agosto; il termine ultimo per il ricorso non è il 14 settembre ma il 30 settembre per i motivi di cui sopra.

Esempio 3: multa notificata il 20 luglio, per ricorrere c’è tempo non fino al 19 agosto ma fino al 19 settembre. Agli 11 giorni di luglio si sommano infatti i 19 di settembre escludendo quelli di agosto, per un totale di 30 giorni: ovvero quelli previsti dalla legge per impugnare la sanzione davanti al Giudice di Pace.

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