Passaggio di proprietà senza consenso dell’intestatario: si può fare? Il passaggio di proprietà quando si acquista o si vende un'auto usata prevede precisi adempimenti

Passaggio di proprietà senza consenso dell’intestatario: si può fare?

Ci sono rischi concreti per la mancata effettuazione del passaggio di proprietà dell’auto. Cosa fare se manca il consenso dell’intestatario?

22 Ottobre 2021 - 09:10

Il rischio della mancata registrazione del passaggio di proprietà dell’auto non va affatto sottovalutato. Espone infatti il venditore al pagamento di eventuali multe ricevute dall’acquirente. Oppure alle richieste di versamento del bollo auto non corrisposto. Per non parlare delle conseguenze a cui andrebbe incontro se il veicolo venisse utilizzato per attività illecite. Di conseguenza è nell’interesse di tutte le parti coinvolte che il passaggio di proprietà avvenga regolarmente e secondo tempi e termini di legge. Ma cosa fare se il nuovo proprietario dell’auto non adempie a questo obbligo? Magari con l’obiettivo di contenere i costi o proprio con lo scopo di raggirare il venditore. Quest’ultimo può procedere in autonomia al passaggio di proprietà dell’auto senza il consenso del nuovo intestatario? La questione presenta evidentemente profili legali molto delicati e rischiosi di cui approfondiamo i dettagli.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ, DIRITI E DOVERI DELL’ACQUIRENTE

La procedura del passaggio di proprietà dell’auto prevede tempi e modi di azione ben codificati. L’acquirente è chiamato a mettere nero su bianco il cambio di intestazione del veicolo al Pubblico registro automobilistico (Pra). Lo deve fare entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita. Dopodiché il Pra rilascia l’aggiornamento del Certificato di proprietà. In pratica ufficializza il cambio di intestatario e la perdita di tutti i diritti e i doveri del venditore dell’auto. Infine, l’acquirente deve richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Il punto di riferimento per eseguire e portare a termine l’operazione è l’ufficio provinciale della Motorizzazione civile. L’iter non è gratuito in quanto occorre mettere in conto una serie di spese:

– 32 euro per l’istanza unificata, a cui aggiungere 16 euro per il rilascio del documento unico;

– 27 euro di emolumenti Aci;

– 16 euro di imposta di bollo per autenticare l’atto;

– 10,20 euro per diritti DT per la Motorizzazione civile;

– Ipt (Imposta provinciale di trascrizione di importo) variabile sulla base dell’auto e della provincia di residenza.

Il costo dell’Ipt è generalmente di 150,81 euro per le auto fino a 53 kW. Dopodiché per ogni kW supplementare occorre calcolare 3,5119 euro. Senza dimenticare che le province possono aumentare l’importo fino al 30%.

SI PUÒ FARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ SENZA L’ACQUIRENTE?

Sciogliamo subito il dubbio sulla possibilità di trascrivere il passaggio di proprietà senza l’acquirente. Le disposizioni in vigore lo consentono. Il venditore può quindi formalizzare tutti i passaggi e alleggerirsi degli oneri che derivano dal possesso di un’auto. Come abbiamo accennato, solo con il cambio di intestazione del veicolo si mette al riparo da eventuali multe e accertamenti fiscali. La prima strada percorribile è allora di dichiarare al Pra la perdita di possesso dell’auto. Per farlo, il venditore deve presentare una dichiarazione sostitutiva. La seconda è attivare la formula chiamata “a tutela del venditore”. Si tratta proprio della trascrizione al Pra dell’atto di vendita che spetta al nuovo intestatario. Tuttavia, il venditore può “forzare la mano”, ben sapendo che deve affrontare personalmente tutti i costi per poi rivalersi sull’acquirente. La terza strada è ricorrere al giudice di pace se il valore dell’auto è inferiore a 5.000 euro. Oppure al tribunale se è maggiore di tale limite. L’obiettivo è far dichiarare la perdita del possesso del bene ovvero del veicolo.

QUALI CONSEGUENZE PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELL’AUTO

Abbiamo spiegato i rischi per il venditore nel caso di mancata registrazione del passaggio di proprietà dell’auto. Ma anche l’acquirente deve mettere in conto alcune conseguenze. Esattamente di tipo economico. Nel caso in cui non chieda l’aggiornamento della carta di circolazione e del Certificato di proprietà entro 60 giorni dall’autentica della firma va infatti incontro a sanzioni pecuniarie. Vanno da un minimo di 363 euro a un massimo di 1.813 euro.  Da parte sua, il venditore che riceve multe o avvisi di accertamento per infrazioni o inadempienze del nuovo proprietario, deve presentare un ricorso in autotutela. Deve cioè chiederne lo sgravio presentando tutti i documenti utili per spiegare la sua posizione. Tra cui l’atto di vendita autenticato. Se non basta ovvero se il ricorso viene respinto, non resta altro che appellarsi al giudice (Commissione tributaria o giudice di pace) e impugnare gli atti contestati. In questo contesto normativo, lo Sta (Sportello telematico dell’automobilista) – introdotto con il Dpr 358/2000 – semplifica molte operazioni burocratiche. Anche in relazione al passaggio di proprietà dell’auto.

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