Bollo auto per 6 mesi: quando è possibile?

Bollo auto per 6 mesi: quando è possibile?

Si può pagare il bollo auto per 6 mesi o per un'altra periodicità diversa dalla decorrenza annuale? È ammesso il pagamento frazionato? Ecco le risposte

28 Maggio 2024 - 12:30

Il bollo auto è una delle tasse più odiate dagli italiani anche perché comporta una spesa annuale di un certo rilievo valutabile in alcune centinaia di euro a seconda dei kW e della classe ambientale del veicolo, oltre ad altri fattori. L’esborso mette in difficoltà tante famiglie che arrivano a stento a fine mese ma che per vari motivi non possono rinunciare all’auto. Che fare in questi casi? L’ideale sarebbe avere la possibilità di versare l’imposta ratealmente, ma la legge consente di pagare il bollo auto per 6 mesi o per periodi ancora più corti? Scopriamo se si può fare.

Aggiornamento del 28 maggio 2024 con le effettive possibilità di pagare il bollo auto per soli 6 mesi.

BOLLO AUTO PER 6 MESI O MENO: LE POSSIBILITÀ

In linea generale chi vuole pagare il bollo auto a rate ha poche possibilità perché la normativa non prevede il pagamento frazionato della tassa automobilistica. Il bollo va dunque pagato entro la scadenza nei termini in un’unica soluzione. Tuttavia da qualche tempo c’è un’opzione alternativa per chi sceglie PayPal come metodo per pagare il bollo, visto che questo strumento di pagamento digitale, molto diffuso in Italia e all’estero, permette di dilazionare in tre rate tutti gli importi compresi fra 30 e 2.000 euro. Ne abbiamo parlato dettagliatamente qui. Precisiamo che le rate di PayPal sono molto ravvicinate: la prima si paga immediatamente, le altre nei due mesi successivi al primo versamento. Anche con PayPal non c’è quindi la possibilità di frazionare il pagamento del bollo auto a 6 mesi o anche 4. Recentemente sono nati altri strumenti digitali simili a PayPal che consentono di frazionare i pagamenti.

BOLLO AUTO CON PAGAMENTO FRAZIONATO O CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE

L’Italia è comunque il Paese delle deroghe e infatti sono previste delle eccezioni a livello nazionale, ma solo per specifiche categorie di veicoli, che consentono il pagamento frazionato del bollo auto oppure una periodicità diversa dalla classica decorrenza annuale. Essendo il bollo una tassa di competenza regionale sono possibili ulteriori eccezioni a carattere locale, come ad esempio in Lombardia. Ecco le deroghe nazionali:

  • Pagamento frazionato:

per le autovetture con potenza superiore a 35 kW, il bollo è dovuto a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre;

per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 kW il bollo è dovuto a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

  • Veicoli con periodicità quadrimestrale nuovi di fabbrica:

per gli autobus e autoveicoli speciali il bollo è dovuto per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre;

per gli autocarri il bollo è dovuto per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre;

In entrambi i casi il versamento dev’essere eseguito in un’unica soluzione entro il mese in cui avviene l’immatricolazione; invece se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento può essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

Bollo auto per 6 mesi

PAGAMENTO A RATE DI UN BOLLO AUTO SCADUTO

In materia di bollo auto le rate possono applicarsi quando l’imposta non risulta pagata e diventa automaticamente un debito tributario. Verso il quale, in presenza di certi requisiti, si può appunto chiedere un programma di rateizzazione, come per qualunque altra cartella di pagamento. Chi vuole usufruire dell’agevolazione, avendone diritto, deve farne esplicita richiesta tramite il servizio disponibile all’interno del portale della propria regione o provincia autonoma. Oppure, in mancanza di un simile servizio, direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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