Garanzia auto: cosa dice la Direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo Le ibride ed elettriche continuano a crescere nelle immatricolazioni auto nuove in Italia: a giugno 2020 poco più di 132 mila vendite con i diesel e benzina in calo

Garanzia auto: cosa dice la Direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo

La garanzia auto nuove e usate: tutto quello che bisogna sapere per tutelarsi quando si acquista una vettura. Partiamo dalla Direttiva europea 99/44/CE

18 Giugno 2020 - 02:06

La Direttiva europea 99/44/CE su ‘taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo’, tra cui anche le automobili, ha introdotto in Europa una disciplina uniforme che tutela maggiormente il consumatore ma non impone automatismi applicativi e lascia la facoltà agli Stati membri di adottare discipline più severe, purché compatibili con la direttiva stessa.

COSA DICE LA DIRETTIVA 99/44/CE

Le novità principali introdotte a suo tempo dalla 99/44/CE (qui il testo integrale) sono sostanzialmente le seguenti:

– la durata della garanzia legale è di due anni (più due mesi per segnalare un problema occorso entro i 24 mesi) a decorrere della consegna del bene (con la precedente normativa era di un anno);

– la definizione del vizio del bene, identificabile in ogni mancanza di conformità esistente al momento della consegna o durante il periodo di validità della garanzia;

– l’inversione dell’onere della prova dell’esistenza del difetto se questo si manifesta nei primi sei mesi dalla consegna, nel senso che non spetta al compratore provare che il bene è difettoso, bensì al venditore dimostrare che il bene sia esente da vizi;

– l’applicazione graduale e proporzionale all’entità del vizio dei rimedi previsti per la eliminazione del difetto, che vanno dalla riparazione o sostituzione del bene difettoso, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

RAPPORTI CONTRATTUALI TRA CONSUMATORE, VENDITORE E PRODUTTORE

La Direttiva ribadisce che il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra consumatore finale e venditore, prevedendo tuttavia un’azione di rivalsa di quest’ultimo (sia in termini economici che, eventualmente legali) nei confronti del produttore del bene qualora il difetto di conformità derivi da responsabilità del produttore. Indubbiamente, la durata minima di due anni del periodo di garanzia legale costituisce un importante elemento a favore del consumatore, specie nello specifico settore dei veicoli a motore, ove non è infrequente una limitata percorrenza annua.

Garanzia auto Direttiva 99/44/CE

GARANZIA AUTO: DECADENZA DEI LIMITI CHILOMETRICI

Inoltre, la nuova normativa europea ha sancito la decadenza legale dei precedenti limiti chilometrici previsti dalla garanzia di molte Case costruttrici in alternativa alla durata temporale. È quindi del tutto arbitraria e totalmente priva di validità legale la decisione di alcuni costruttori di mantenere un limite di percorrenza per la garanzia, anche dopo l’entrata in vigore della Direttiva 99/44/CE. Così come è inaccettabile, perché ipocritamente falsa ed ingannevole, certa pubblicità che sottolinea il chilometraggio illimitato come un plus e una concessione straordinaria.

LA GARANZIA AUTO PUÒ ESSERE SUPERIORE A 2 ANNI MA MAI INFERIORE

Giova ricordare che la durata della garanzia contrattuale, detta anche convenzionale o commerciale, accordata dal fabbricante o dal venditore, può essere superiore ai due anni legali ma non inferiore. Già in regime di garanzia legale di un anno, alcune Case automobilistiche lungimiranti e sicure della qualità del proprio prodotto, offrivano due o tre anni di garanzia mentre oggi in qualche caso si arriva anche a 5 anni purché venga certificata la periodica manutenzione programmata.

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA DIRETTIVA 99/44/CE

Nel corso degli anni la Direttiva comunitaria 99/44/CE è stata oggetto di fisiologiche revisioni e modificata in parte dalla Direttiva 2011/83/UE, entrata in vigore il 12 dicembre 2011. Lo scorso 20 maggio 2019 il Parlamento europeo ha approvato la nuova Direttiva 2019/771 ‘relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni’ che a partire dal 1° gennaio 2022 sostituirà definitivamente la 1999/44/CE. Tuttavia gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla nuova direttiva entro il 1° luglio 2021. In ogni caso le norme della 2019/771 si applicheranno solo ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022 in poi.

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