Rivalsa assicurazione per guida in stato di ebbrezza: come funziona

Rivalsa assicurazione per guida in stato di ebbrezza: come funziona

La rivalsa assicurazione consente alla compagnia di recuperare i costi per un incidente causato da un conducente in stato di ebbrezza

17 Aprile 2023 - 15:00

La guida in stato di ebbrezza è una delle violazioni più severamente punite dal Codice della strada con conseguenze legate alla rivalsa assicurazione. Nel caso in cui un conducente venga fermato e risulti positivo all’alcol test, la compagnia assicurativa potrebbe richiedere al proprio assicurato il rimborso dei costi sostenuti per il risarcimento dei danni causati dal sinistro. La rivalsa assicurativa tutela gli interessi economici della società di assicurazione e incentiva una guida responsabile. La sua applicazione dipende dalle circostanze del sinistro e dalla copertura assicurativa sottoscritta dal conducente. In particolare, può essere esercitata solo se il conducente è colpevole del sinistro e se la sua polizza prevede questa clausola. Per evitare la rivalsa, il conducente deve aver sottoscritto una polizza assicurativa che preveda la copertura anche in caso di guida in stato di ebbrezza. O, ancora meglio, evitare di guidare dopo aver assunto alcolici. Entriamo nei dettagli del funzionamento della rivalsa assicurazione per guida in stato di ebbrezza.

COME FUNZIONA LA RIVALSA ASSICURAZIONE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La rivalsa assicurazione è un meccanismo che permette alla compagnia di recuperare i costi di risarcimento a seguito di un incidente causato da un conducente in stato di ebbrezza. La pratica è una clausola contrattuale che prevede l’esclusione dell’operatività della polizza. Consente all’assicurazione di ottenere un rimborso dai propri assicurati che hanno violato i termini del contratto. Questo perché, in caso di sinistro, l’assicurazione deve innanzitutto risarcire i danni causati alle parti terze. Successivamente, la compagnia può richiedere il rimborso dei costi di risarcimento al proprio assicurato, che ha agito in violazione dei termini contrattuali. Come messo nero su bianco dai giudici, la clausola che esclude l’operatività della polizza assicurativa nei rapporti tra le parti non è considerata vessatoria. In buona sostanza, l’assicurazione non può opporre alcuna eccezione al danneggiato derivante dal contratto di assicurazione. Ma è riconosciuta l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato, “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.

QUANDO LA COMPAGNIA ESERCITA L’AZIONE DI RIVALSA ASSICURAZIONE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

In caso di incidenti stradali causati da un conducente in stato di ebbrezza, il danneggiato ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti alla propria compagnia assicurativa in base alle norme dell’indennizzo diretto. Il danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia con cui ha stipulato la polizza. Quest’ultima eserciterà la rivalsa nei confronti della compagnia assicurativa del conducente responsabile dell’incidente. Nonostante molte polizze assicurative prevedano la clausola di esonero della responsabilità nel caso in cui il proprio assicurato guidi in stato di ebbrezza, questa possibilità riguarda solo i rapporti tra l’assicurazione e il proprio assicurato. Non ha effetto nei confronti dei terzi danneggiati. Nonostante la clausola, l’assicurazione deve comunque risarcire i danni subiti dal conducente danneggiato e solo in seguito esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato responsabile dell’incidente.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: OLTRE LA RIVALSA ASSICURAZIONE

Al di là della rivalsa assicurazione per guida in stato di ebbrezza, ci sono le sanzioni previste dalla normativa vigente. Il Codice della strada prevede tre fasce di tasso alcolemico per determinare il tipo di multa. La prima fascia prevede un range tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue, e comporta una sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro, insieme alla sospensione della patente per un periodo che va da 3 a 6 mesi. La seconda fascia si attesta tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e prevede sia una sanzione penale sia una amministrativa. Più precisamente, l’ammenda varia da 800 a 3.200 euro, e si aggiunge l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 7 anni. Infine, per la guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, l’automobilista incorre in un’ammenda che va da 1.500 a 6.000 euro, nell’arresto da 6 mesi a 1 anno, nella sospensione della patente da 1 a 2 anni, nel sequestro preventivo del mezzo e nella sua confisca. I neopatentati non hanno soglie minime: la tolleranza è zero per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni. Anche con una concentrazione alcolemica inferiore a 0,5 grammi per litro, il conducente neopatentato è soggetto a sanzioni se sorpreso alla guida. In particolare, la sanzione amministrativa varia da 155 a 524 euro, ma raddoppia se il conducente ha provocato un incidente stradale.

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