Assicurazione auto: quando il passeggero può testimoniare?

Assicurazione auto: quando il passeggero può testimoniare?

Le parole del testimone passeggero hanno valore per l’assicurazione auto ai fini dell’individuazione delle responsabilità e della ricostruzione dei fatti?

5 Dicembre 2022 - 04:12

In caso di incidente stradale, la presenza di un testimone facilita l’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti a beneficio della compagnia di assicurazione auto. L’attribuzione delle responsabilità diventa più chiara e la procedura di risarcimento danni più spedita. Tuttavia, non tutte le testimonianze sono ammissibili. In linea di massima possiamo distinguere fra due diverse figure. In prima battuta il testimone che ha assistito al sinistro stradale ovvero colui che era presente sul luogo della collisione. Quindi c’è il testimone interno ovvero il terzo trasportato. In buona sostanza si tratta del passeggero dell’auto che è stato inevitabilmente coinvolto nell’incidente stradale. Vogliamo allora capire se e quando il passeggero può testimoniare. Le sue parole hanno valore per l’assicurazione auto ai fini dell’individuazione della colpa? Oppure, per via della vicinanza con uno degli automobilisti, le dichiarazioni del passeggero non sono ammesse? Di fatto può trattarsi del marito o della moglie. O anche di un familiare, un parente oppure un amico.

PERCHÉ I TESTIMONI SONO IMPORTANTI PER L’ASSICURAZIONE AUTO

La presenza di un testimone aiuta a determinare la quota di responsabilità di ciascun conducente, fondamentale in relazione all’assicurazione auto. La sua testimonianza può aiutare a individuare le colpe in un incidente e a conoscere le circostanze esatte dei fatti. Questa testimonianza può servire come base per il calcolo del risarcimento dell’assicurato, il cui importo può variare in modo significativo a seconda della dinamica dei fatti. Oltre all’indennizzo, l’assicurato può incassare un malus da parte dell’assicurazione auto che comporta una rivalutazione al rialzo del suo premio. Solo le testimonianze ammissibili hanno un peso nella decisione della compagnia di assicurazione auto di riconoscere il risarcimento dei danni provocati. Non tutte le testimonianze hanno la stessa importanza. E quella del passeggero o del terzo trasportato è finita al centro delle discussioni dei tribunali fino ad arrivare sul tavolo della Corte della Cassazione.

ASSICURAZIONE AUTO: QUALI TESTIMONI SONO AMMESSI

Il punto di partenza per comprendere come si muove l’assicurazione auto è l’inesistenza di categorie di persone escluse dalla testimonianza. In pratica, anche la versione di fatti esposta da un amico o un familiare di uno degli automobilisti coinvolti nell’incidente stradale può essere ammessa. Almeno in linea di massima. Perché poi le disposizioni generali prevedono in realtà un limite invalicabile. Il punto di riferimento normativo è il Codice di procedura civile. Esattamente l’articolo 246. Qui si legge testualmente che “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Proprio l’interesse è l’elemento chiave per capire quando il passeggero può testimoniare nel caso di incidente stradale. Quando cioè la sua testimonianza viene considerata ammissibile e di valore sia in un eventuale dibattimento. E sia per l’assicurazione auto nella fase di calcolo del risarcimento dei danni.

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QUANDO IL PASSEGGERO PUÒ TESTIMONIARE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

Per capire allora quando il passeggero può testimoniare in caso di incidente stradale occorre distinguere fra due casi. Il primo è l’incidente in cui il passeggero non ha subito alcun danno e di conseguenza il giudizio è relativo ai soli danni al veicolo o al conducente. Il secondo è l’incidente in cui il passeggero ha riportato ferite e quindi ha un chiaro interesse a muoversi contro la compagnia di assicurazione auto. Ebbene, nella prima circostanza, il terzo trasportato non ha interesse processuale ad agire contro l’assicurazione e può essere sentito come testimone nella causa mossa dal conducente coinvolto nel sinistro. Ben diversa è la seconda circostanza. In questo caso il passeggero è portatore di un interesse processuale e non può testimoniare in favore o contro gli altri danneggiati. Non solo, ma come precisato dai giudici della Corte di Cassazione (ordinanza numero 19121 del 2019), anche se il passeggero è stato risarcito dalla società di assicurazione auto non può in alcun caso essere sentito come testimone: “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’articolo 246 del Codice di procedura civile, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro”.

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