Ricorsi Multe, Prefetto o Giudice di pace? Moduli e tempi di notifica verbali Scopriamo quali sono i termini per la notifica dei verbali delle multe. Se non vengono rispettati si può fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace

Ricorsi Multe, Prefetto o Giudice di pace? Moduli e tempi di notifica verbali

Scopriamo quali sono i termini per la notifica dei verbali delle multe. Se non vengono rispettati si può fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace

12 Aprile 2023 - 13:55

Hai preso una multa e vuoi sapere come fare ricorso? Non sai cosa scegliere tra Giudice di Pace o Prefetto? Ecco per te la guida utile ai ricorsi multe. Qualora la multa non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, dev’essere notificato all’effettivo trasgressore entro 90 giorni (360 giorni se la notifica è all’estero) dall’accertamento. Oppure, qualora non sia stato possibile identificarlo, a uno dei soggetti obbligati in solido (in pratica, l’intestatario del veicolo), secondo quanto risulta dai registri del PRA o della Motorizzazione. Si procede, inoltre, alla notifica nei confronti degli obbligati in solido quando, pur avendo individuato l’effettivo trasgressore, non se ne conosce la residenza, la dimora o il domicilio. Per reperire ogni informazione utile ai fini della notifica della multa, è comunque possibile ricorrere alle notizie riportate presso l’Anagrafe tributaria.

  1. Termine di notifica multa: da quando decorre?
  2. Ricorso per decorrenza dei termini
  3. Notifica multa: vale la data di consegna
  4. Preavviso di accertamento non è una notifica

Aggiornamento del 12 aprile 2023 con le informazioni più recenti sui termini di notifica dei verbali delle multe stradali.

TERMINE DI NOTIFICA MULTA: DECORRE DA QUANDO SI IDENTIFICA IL TRASGRESSORE

La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine entro cui va eseguita la notifica di una multa (90 giorni o 360 se all’estero), nel caso in cui l’identificazione dell’effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l’autorità è teoricamente in grado di identificarlo. Ciò vuol dire che se si cambia residenza o si vende il veicolo registrando regolarmente l’operazione, l’organo di polizia è già in grado di conoscere tali cambiamenti e quindi non può sostenere di aver effettuato la notifica della multa in ritardo perché li ha scoperto solo successivamente (prima, infatti, il termine veniva fatto decorrere da quando l’organo di polizia scopriva materialmente la nuova situazione). In pratica, la sentenza obbliga gli uffici verbali a essere efficienti.

DECORRENZA DEI TERMINI, DECIDE IL GIUDICE O IL PREFETTO

Decorsi i termini dall’avvenuta violazione (cioè se entro 90 o 360 giorni il verbale non è stato ancora notificato), l’obbligo di pagare la multa si estingue, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano. Ogni atto successivo da parte dell’amministrazione risulta quindi nullo. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di Pace. In altri termini, se ti viene notificato un verbale oltre i termini previsti, non puoi semplicemente non pagare la multa, ma devi fartela annullare mediante ricorso (ti spiegheremo presto come si fa).

Ricorsi Multe Prefetto o Giudice di pace

NOTIFICA MULTA: VALE LA DATA DI CONSEGNA ALLE POSTE O ALL’INDIRIZZO PEC

Attenzione: quando la notifica si fa per raccomandata (anche se ormai da qualche anno le amministrazioni stanno virando verso l’invio con PEC, quando possibile), il termine dei 90 giorni (o 360) s’intende rispettato non quando il verbale viene recapitato materialmente al destinatario, ma nel momento in cui il verbale viene affidato, entro lo stesso termine, al servizio postale. Per cui eventuali ritardi imputabili al servizio postale non sono rilevanti.

Analogamente, in caso di invio del verbale via PEC, il termine di notifica di 90 (o 360) giorni si intende rispettato se entro tale termine l’email col verbale viene ‘consegnata’ al destinatario, non nel momento in cui la legge. Una PEC risulta ‘consegnata’ quando il provider della posta certificata genera in automatico la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio.

Importante: di recente il Garante della Privacy ha specificato che l’invio del verbale via PEC è valido soltanto se notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata PERSONALE del destinatario. Per ovvi motivi di riservatezza non è infatti opportuno utilizzare un indirizzo PEC di chiara matrice aziendale, che potrebbe risultare accessibile ad altre persone per motivi di lavoro. Può essere usata una PEC aziendale solo se il veicolo oggetto della multa è di proprietà di una persona giuridica.

IL PREAVVISO DI ACCERTAMENTO NON È UNA NOTIFICA

Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge il preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento. Tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dal preavviso blocca la notifica ‘formale’ e le maggiori spese a essa connesse.

Fatte queste precisazioni sui termini da rispettare per notificare una multa, approfondisci le modalità per il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pagine leggendo le guide 2 e 3:

  1. Ricorsi Multe, Prefetto o Giudice di pace? (Home)
  2. Ricorso al Prefetto, come fare
  3. Ricorso al Giudice di pace, come fare
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