Meccanico effettua diagnosi elettronica
Specifica CEI 78-24: come cambia il lavoro per le officine sui veicoli elettrici e ibridi
In arrivo entro fine 2026, la nuova Specifica Tecnica CEI 78-24 introduce un percorso dedicato alla gestione del rischio elettrico sui veicoli elettrificati. E chi è già PES-PAV secondo la precedente CEI 11-27 potrà beneficiare di percorsi formativi ridotti
In arrivo entro fine 2026, la nuova Specifica Tecnica CEI 78-24 introduce un percorso dedicato alla gestione del rischio elettrico sui veicoli elettrificati. E chi è già PES-PAV secondo la precedente CEI 11-27 potrà beneficiare di percorsi formativi ridotti
La gestione del rischio elettrico nelle officine e nelle carrozzerie che operano sui veicoli elettrici e ibridi sta per entrare in una nuova fase. Dopo anni in cui il settore automotive ha fatto riferimento principalmente alla CEI 11-27, norma nata per gli impianti elettrici, il CEI si sta preparando a pubblicare la Specifica Tecnica CEI 78-24, il primo documento sviluppato espressamente per le attività sui veicoli elettrificati. Già nell’ottobre del 2024 – nell’ambito del 4° Aftermarket Report – avevamo già anticipato alcuni dei contenuti in fase di elaborazione; ora, con la pubblicazione definitiva attesa entro il 2026, il settore può iniziare a comprendere meglio quale sarà il nuovo quadro di riferimento per reti assistenziali, carrozzerie e officine indipendenti. L’obiettivo non è soltanto definire percorsi formativi specifici per chi opera sui veicoli elettrificati, ma anche fornire alle aziende un modello organizzativo strutturato per gestire il rischio elettrico in conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.
Ma cosa cambierà concretamente per chi lavora ogni giorno sui veicoli elettrici e ibridi? Sarà necessario aggiornare la formazione già acquisita secondo la CEI 11-27? Quali nuove figure professionali vengono introdotte e come si integrano con quelle già previste dalla normativa esistente? Tra gli aspetti più interessanti emerge anche l’introduzione di un diagramma di flusso che guida l’intero processo di lavoro: dall’accettazione del veicolo alla valutazione del rischio elettrico, dalla definizione delle responsabilità operative fino alla chiusura dell’intervento. Uno strumento pensato per aiutare officine e carrozzerie a integrare la gestione del rischio elettrico nelle procedure aziendali già esistenti. Per approfondire questi e altri temi, SICURAUTO.it ha raccolto direttamente dal CEI una serie di chiarimenti che aiutano a comprendere l’impatto operativo della nuova Specifica Tecnica CEI 78-24 sul settore della riparazione automotive.
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Questo contenuto fa parte del 6° Aftermarket Report di SICURAUTO.it dal titolo: “L’Aftermarket nell’era delle regole europee: opportunità, vincoli e nuove specializzazioni”.
Cos’è la Specifica Tecnica CEI 78-24 e quale ruolo riveste rispetto alla CEI 11-27? La Specifica distingue il livello di certificazione degli operatori come in passato? Es: 1A-2A e 1B-2B.
La specifica tecnica CEI 78-24 “Gestione del rischio elettrico su veicoli elettrici ed ibridi – Parte 1: attività su veicoli” è un documento normativo redatto dal CEI con l’obiettivo di supportare le aziende e i datori di lavoro che lavorano nel campo dei veicoli elettrici e ibridi, a strutturare la formazione e la professionalità dei propri dipendenti, anche per rispondere agli obblighi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in ambito di rischio elettrico. Le figure citate nella Specifica Tecnica ricoprono ruoli simili alle figure individuate dalla CEI 11-27, pur avendo un proprio acronimo e un proprio nome. La specifica tecnica indica due livelli di formazione, uno di base e uno avanzato, come vedremo più avanti nell’articolo.
Fino ad oggi l’automotive ha “preso in prestito” i concetti della CEI 11-27, nata per gli impianti elettrici fissi. Quali sono state le esigenze tecniche e di sicurezza specifiche che hanno reso necessaria la creazione della CEI 78-24 dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici e ibridi?
La creazione della specifica tecnica si è resa necessaria in quanto ci si è resi conto che la formazione teorica e pratica richiesta per gli operatori del settore dei VEI doveva essere una formazione specialistica e in parte differenziata rispetto a quella prevista per chi opera sugli impianti elettrici a cui si applica la CEI 11-27.
Dato che la CEI 11-27 è stata recentemente aggiornata, come si integrano i due testi?
Gli esperti del CEI hanno costantemente aggiornato i contenuti della CEI 78-24 al fine di mantenerli allineati con le novità dell’edizione 2025 della CEI 11-27: da essa eredita molte definizioni, concetti, modalità e procedure di lavoro, declinando il tutto nello specifico ambito dei veicoli elettrici ed ibridi.
Quali sono i principali cambiamenti nelle procedure di “messa in sicurezza” del veicolo? Ci sono novità sostanziali riguardo alla nomenclatura dei soggetti coinvolti, la distanza di sicurezza o all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), etc. specifici per l’ambiente officina?
La CEI 78-24 introduce nuove figure (e relativi acronimi) sulla falsa riga di quelle presenti nella CEI 11-27; per facilitare il lettore nella comprensione, è stata predisposta la seguente tabella di confronto delle figure presenti nei due documenti normativi.
| Figura della CEI 11-27 ed. 2025 | Figura della Specifica Tecnica CEI 78-24 |
|---|---|
| gestore dell’impianto (GI) Persona che ha la responsabilità complessiva di un impianto elettrico, per garantirne l’esercizio in sicurezza, mediante la definizione di regole e dell’organizzazione o delle strutture. |
Gestore del veicolo (GV) Persona (fisica o giuridica) che ha la responsabilità di garantire la sicurezza del veicolo. * Note: Questa figura non ha un ruolo attivo nella presente Specifica Tecnica. |
| Responsabile impianto (RI) Persona designata alla conduzione in sicurezza dell’impianto elettrico durante i lavori elettrici. Gestore programmazione lavoro (GL) |
Responsabile del veicolo (RV) Persona responsabile della accettazione e della individuazione della tipologia di lavoro da effettuarsi sul Veicolo, con particolare riferimento al rischio elettrico. |
| Responsabile del lavoro elettrico (RLE) Persona designata dal GL, che è stata incaricata di gestire le attività e garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici sul luogo di lavoro. |
Responsabile del lavoro elettrico (RLE) Persona designata dal Responsabile del veicolo, alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro, quando sia presente un rischio elettrico. |
| Lavoratore (LAV) Persona che svolge l’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione. |
Lavoratore (LAV) Persona che svolge l’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione. |
| Nota: Le figure di PEC, PAV e PES presenti nella norma CEI 11-27 sono individuate anche in questa Specifica Tecnica con le caratteristiche peculiari per le attività lavorative con rischio elettrico su veicoli elettrici ed ibridi. | |
È stato anche predisposto un diagramma di flusso, con lo scopo di sintetizzare le diverse situazioni lavorative e le conseguenti procedure di lavoro che devono essere utilizzate nel rispetto della specifica tecnica. Il diagramma di flusso potrà essere utile al datore di lavoro per la redazione di un documento di lavoro che, seguendo l’iter riportato, si integri nella organizzazione aziendale già adottata.
La CEI 78-24 differenzia i requisiti formativi tra chi interviene sui componenti elettrici e chi opera solo sulla scocca di un veicolo EV?
La CEI 78-24 prevede 2 livelli formativi teorico/pratici:
- livello 1 (teorico di base): destinato a quelle figure professionali che hanno responsabilità organizzative e/o eseguono lavori sui veicoli elettrici o ibridi, allo scopo di essere in grado di comprendere e applicare in modo corretto le indicazioni fornite dal costruttore del veicolo e dal Datore di lavoro. Per tale livello è prevista una durata minima della formazione non inferiore a 12 ore.
- livello 2 (teorico e pratico, avanzato): a completamento della formazione di livello 1 e destinato a quelle figure professionali specialistiche che possono eseguire tutte le tipologie di lavori sui veicoli elettrici o ibridi. Per tale livello è prevista una durata minima della formazione non inferiore a 8 ore.
Oltre ai classici guanti isolanti e multimetri CAT III/IV, la specifica introduce indicazioni su strumenti di diagnostica o attrezzature per lo stoccaggio sicuro di veicoli con batterie potenzialmente instabili (es. coperte antincendio, contenitori specifici)?
La CEI 78-24 fornisce i concetti e le prescrizioni fondamentali relativamente alla gestione del rischio elettrico durante le attività lavorative sui VEI. Non tratta rischi diversi da quello elettrico (es. rischio meccanico, rischio incendio, rischio chimico, ecc.).
Con la pubblicazione definitiva, esisterà un “periodo di grazia” concesso ai titolari delle officine per adeguare la formazione del personale? È previsto un obbligo di aggiornamento periodico con scadenze diverse rispetto al passato?
La CEI 78-24 prevede che la formazione sia aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro. Essa risulterà in vigore dal momento della sua pubblicazione (prevista entro fine 2026) e al momento non sono previsti “periodi di grazia”.

La CEI 11-27 poneva molta enfasi sulla nomina formale da parte del Datore di Lavoro. La CEI 78-24 introduce nuove figure o responsabilità specifiche per il titolare dell’officina nella valutazione del rischio elettrico sui veicoli (es. gestione delle batterie danneggiate o post-incidente)?
La CEI 78-24 è un documento normativo, la cui applicazione non è cogente come invece lo sono le leggi, i decreti, ecc.: non può quindi introdurre nuovi obblighi o responsabilità per il datore di lavoro, ma certamente costituisce un riferimento per quella che è “la regola dell’arte” nel settore. In caso di infortuni o sinistri dentro l’officina, la sua adozione può essere presa in considerazione in sede assicurativa o legale.
Chi è già qualificato PES – PAV secondo la “vecchia CEI 11-27”, vedrà la propria qualifica riconosciuta automaticamente o dovrà seguire moduli integrativi specifici basati sulla CEI 78-24?
La CEI 78-24 indica quali sono gli aspetti e gli argomenti “minimi” che devono far parte della formazione al fine di conseguire la nomina di “PES”, “PAV” in ambito VEI; essendo tale formazione specifica per l’ambito dei VEI, non vi può essere nessun riconoscimento automatico nei confronti di chi ha già ottenuto la rispettiva nomina secondo la CEI 11-27. Tuttavia, il livello formativo di base (livello 1) presenta punti in comune con il programma formativo 1A della CEI 11-27 (es. principi di base di elettrotecnica, quadro legislativo/normativo sulla sicurezza dei lavori con rischio elettrico, DPI e attrezzature necessarie per eseguire in sicurezza lavori elettrici); per tale motivo è prevista una riduzione della durata della formazione (dalle 12 ore minime previste a 8 ore) per i discenti che avessero già acquisito la formazione teorica prevista dalla CEI 11-27.

