Sospensione patente: non vale se arriva troppo tardi
Se il Prefetto non dispone la sospensione della patente entro tempi ragionevoli, lo stop non vale

Se il Prefetto non dispone la sospensione della patente entro tempi ragionevoli, lo stop non vale
Importante vittoria dell'avvocato Marisa Marraffino, che ha difeso un automobilista (un tassista) davanti al Giudice di pace di Milano: secondo la sentenza 15956/15, se il Prefetto non dispone la sospensione della patente entro tempi ragionevoli, lo stop non vale. Infatti, l'alt alla patente è stato deciso a troppo tempo dai fatti contestati all'automobilista; così la sospensione assolve alla finalità cautelare stabilite dall'articolo 223 del Codice della strada: “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
SECONDA QUESTIONE – Inoltre, il Prefetto deve motivare sull'evidente responsabilità del guidatore nel momento in cui adotta il provvedimento: in caso di insufficienza, è escluso che possa sanare l'omissione in sede di opposizione del trasgressore. E, terzo motivo di annullamento della sospensione, questa può essere disposta solo dopo il ritiro della licenza di guida.
COS'ERA SUCCESSO – L'automobilista s'era visto sospendere la patente per non essersi fermato (questa l'accusa) a soccorrere i feriti in un sinistro. Ma l'uomo ha sempre sostenuto di aver solo spostato per mettere in sicurezza i clienti-passeggeri. Il provvedimento del Prefetto si rifà al verbale della polizia, dal quale tuttavia non emergono i fondati elementi sulla gravità del comportamento ascrivibile al conducente richiesti dalla norma per far scattare la sospensione della patente.
PAROLA ALL'AVVOCATO – “Il problema si pone sempre – spiega l'avvocato Marraffino a SicurAUTO.it – quando c'è l'accertamento di un reato che prevede anche la sospensione della patente di guida. Il provvedimento che irroga il Prefetto dovrebbe avere natura cautelare ed essere irrogato solo quando sussistono fondati elementi di responsabilità e soprattutto il pericolo che, nell'attesa del processo penale, il fatto possa essere reiterato. In realtà, la Prefettura sospende sempre la patente con ampi margini di discrezionalità. Può accadere che la pena irrogata dal Prefetto in via cautelare sia addirittura superiore a quella disposta successivamente dal giudice penale, ma ormai il conducente ha già subìto una 'pena' (tecnicamente un 'presofferto') superiore alla sanzione definitiva. Credo che la sentenza del Giudice di pace sia volta a riequilibrare questa prassi”.