Ricorso contro i photored? Una sentenza molto strana

Ricorso contro i photored? Una sentenza molto strana Un Giudice di pace annulla una multa data col photored: ma è una sentenza molto particolare

Un Giudice di pace annulla una multa data col photored: ma è una sentenza molto particolare

12 Giugno 2012 - 04:06

Con sentenza 284 del 28 marzo 2012 (resa nota più di recente), il Giudice di pace di Fasano (Brindisi), Giovanni Quaranta, ha annullato una multa data con un apparecchio che rileva il passaggio col semaforo rosso: il VRED 2.1. Che qui genericamente definiremo Photored (ne esistono numerosi, ognuno con specifiche diverse).

LA PRESUNTA INFRAZIONE – Il 10 novembre 2011, un automobilista attraversa un incrocio a Fasano (corso Garibaldi-via Roma direzione mare). Uno strumento automatico di rilevazione delle infrazioni VRED 2.1 rileva una presunta infrazione, e il proprietario della vettura (che coincide con chi guidava al momento della violazione) riceve a casa la multa: 160 euro circa con le spese di notifica a casa, e taglio di sei punti-patente. L'automobilista fa ricorso al Giudice di pace, negando di aver impegnato l'intersezione col rosso.

MOTIVAZIONI – Il Giudice di pace ha annullato il verbale. Perché? Per cominciare, il Comune si costituisce in giudizio tardivamente: non si difende davanti al Giudice. Secondo, ed ecco il cuore della questione: una ditta ha acquisito dall'azienda produttrice la titolarità dell'approvazione del photored da parte del ministero dei Trasporti (omologazione e autorizzazione): in subappalto, questa ditta ha ceduto l'approvazione al Comune di Fasano. Stando al Giudice, questa procedura è vietata: la ditta che ha ceduto il Photored non è il produttore dell'apparecchio, ma solo licenziatario del sistema tecnologico. Lo prevederebbe, per il Giudice, l'articolo 192 comma 5 del Regolamento del Codice della strada: “La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”. Ossia: se il produttore cede a terzi uno strumento rilevatore di infrazioni, può farlo; ma non può cedere i relativi diritti di omologazione o approvazione. Cosa invece verificatasi nel caso in questione. Nel contratto di cessione riguardante il Comune di Fasano, si parlava anche di cessione di omologazione e/o approvazione: ecco l'errore che, secondo il Giudice di pace, è sufficiente per annullare il verbale.

CAUTELA – Si è in presenza di una sentenza molto particolare, rarissima. È difficile anche sapere qual è la procedura seguita da altre amministrazioni locali: c'è da chiedersi se esistano altri casi in cui i diritti di omologazione, concessi dal ministero, vengono prima assegnati a un ditta, che li trasferisce a un'altra, per poi passare al Comune. E se sì, altri Giudici di pace come si comporterebbero: annullando o confermando la multa? Non ci sono statistiche al riguardo, ma – orientativamente – nove volte su 10 il cittadino perde il ricorso con una motivazione semplice: il conducente ha trasgredito il Codice della strada, e a nulla rileva se sia stato il produttore o il cessionario (il Comune) ad avere avuto il placet del ministero dei Trasporti. Altri Giudici possono reputare che, se il Comune acquisisce la disponibilità dell'apparecchio con un contratto di compravendita, e se il contratto è regolare e la disponibilità e la gestione effettiva dell'attività è del Comune, non c'è nulla da dire: le multe sono regolari.

ALTRI ELEMENTI – Il Giudice di Pace di Fasano, marginalmente, sostiene anche che le foto dell'infrazione prodotte in giudizio non provano nulla, perché non consentono di individuare la targa del veicolo. E l'ingrandimento della parte posteriore dell'auto, stando al Giudice di pace, non sarebbe prevista dal Decreto di approvazione. Altra questione molto discutibile e variamente interpretabile.

TRIPLA CONDANNA – Alla fine, il Giudice di pace di Fasano, oltre ad annullare la multa, ha condannato il Comune a pagare sia le spese di giudizio a favore del cittadino (200 euro) sia il contributo unificato (37 euro, la tassa da versare allo Stato quando si fa ricorso al Giudice di pace). Ma non è detto che altri cittadini siano così fortunati. Probabile poi che il Comune presenterà ricorso per Cassazione.

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1 Commento

Enzo
17:44, 5 Dicembre 2012

Sentenza interessante. Mi chiedo : ma il ricorrente come ha avuto contezza del contratto di cessione ? Ovviamente il verbale impugnato nulla dice al riguardo, immagino…

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