Omicidio stradale: il gestore è potenzialmente responsabile

Conseguenze penali anche per i non conducenti. Il consiglio di Stato boccia il ricorso Anas sulle responsabilità dei gestori con l'omicidio stradale

 
Omicidio stradale: il gestore è potenzialmente responsabile Conseguenze penali anche per i non conducenti. Il consiglio di Stato boccia il ricorso Anas sulle responsabilità dei gestori con l'omicidio stradale

Conseguenze penali anche per i non conducenti. Il consiglio di Stato boccia il ricorso Anas sulle responsabilità dei gestori con l'omicidio stradale

28 Marzo 2017 - 10:03

Ha destato un certo interesse la pronuncia del Consiglio di Stato, n. 567 del 7.3.2017, che ha dichiarato inammissibile un ricorso dell'ANAS, contro la circolare operativa del Ministero dell'interno 300/A/2251/16/124/68. Tale circolare, che dava indicazioni sull'applicazione della Legge sull'omicidio stradale appena entrata in vigore, per garantirne l'applicazione uniforme, contiene una definizione dell'omicidio stradale non aggravato che riguarda non solo i conducenti, ma tutti coloro che violano le norme sulla circolazione stradale, ivi compresi i gestori stradali, destinatari di apposite norme riguardanti specifiche tecniche e manutenzione di strade e segnaletica. Il ricorso di ANAS viene rigettato ma non entra nel merito della legittimità della circolare, né dell'interpretazione da dare alle nuove norme sui reati stradali. La partita è ancora aperta e la dovranno giocare i giudici penali.

LA CIRCOLARE SULL'OMICIDIO STRADALE IMPUGNATA Per capire il significato di questa pronuncia del Consiglio di Stato, dobbiamo fare un passo indietro, precisamente a un anno fa, fine di marzo 2016. Poco dopo la pubblicazione della L. 41/2016, avvenuta il 24 marzo, veniva diramata una circolare per aiutare i soggetti coinvolti (forze dell'ordine e uffici giudiziari in primis), contenente moltissime indicazioni pratiche. Il fine dichiarato della circolare era uniformare quanto possibile l'applicazione delle nuove disposizioni. Se non che, nelle primissime pagine illustrative delle novità introdotte dalla legge, viene riportata la seguente frase, con riferimento all'omicidio stradale non aggravato: “il reato può essere commesso da chiunque violi le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e dalle disposizioni complementari”. Ecco che basta una frase per cambiare radicalmente l'impatto della legge nei confronti di alcuni soggetti, in primis i gestori stradali, che hanno obblighi ben precisi disciplinati dalle norme relative alla circolazione stradale. Dunque l'ANAS, che si vede così minacciata nei suoi vertici, da potenziali condanne penali elevate, non ci sta, e propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sul quale si è pronunciato il Consiglio di Stato. Per dire il vero, si tratta di una pronuncia che ha soltanto rimandato la palla ai giudici che dovranno applicare la nuova legge.

LA CIRCOLARE NON LEDE L'INTERESSE DI ANAS Il Consiglio di Stato prende una decisione “pilatesca”. In altre parole non entra nel merito della legittimità della definizione della circolare che include soggetti non conducenti nel novero dei potenziali “omicidi stradali”, né si esprime sull'interpretazione della legge sull'omicidio stradale. Bensì dichiara che ANAS è “carente di interesse”, per una serie di motivi, che in sintesi sono la non obbligatoria osservanza della circolare da parte di organi amministrativi e giudice penale, e la competenza del giudice penale nell'interpretazione delle norme su lesioni stradali e omicidio stradale. Spetterà a lui, e non a una circolare, decidere se il reato di omicidio stradale possa essere commesso da “chiunque”, o solo dai conducenti dei veicoli. Insomma, il ricorso di ANAS non sortisce l'effetto sperato, ma nemmeno l'effetto contrario, rimanendo aperta la partita sulla configurabilità del reato in capo al gestore della strada.

OMICIDIO STRADALE UNA LEGGE CONTROVERSA, PERCHE' DEMAGOGICA Il tema proposto da questa vicenda giudiziaria, è complesso. Non è un tema dissimile da quello di cui abbiamo già parlato tante volte, che riguarda il metro di giudizio e i riflessi politici che possono avere le sentenze in materia di responsabilità del gestore stradale. Qui però, la questione sulle responsabilità del gestore stradale si innesta su un altro tema spinoso, che è l'introduzione dei nuovi reati di lesioni stradali ed omicidio stradale nel nostro ordinamento. E' noto che il legislatore ha scelto una strada tanto più osannata dalla vox populi, quanto più denigrata dagli addetti ai lavori (abbiamo parlato della aspra critica dell'Unione delle camere penali in questo articolo). Il parere di chi scrive è che una legge chiamata a furor di popolo, raramente sia una buona legge e che se si pensava di colpire le odiose condotte di chi falcia le persone guidando sotto effetti di droga o alcol, con quel pacchetto di norme, allora la mira è stata grossolanamente sbagliata. L'inasprimento delle pene, infatti, colpisce condotte molto diverse tra loro, senza quella precisione chirurgica cui il diritto penale dovrebbe tendere sempre. Detto questo, tuttavia, limitare l'applicazione dell'inasprimento sanzionatorio ai soli conducenti di veicoli, sembra stridere con le cronache recenti. Si pensi al crollo del cavalcavia sulla ss36 (del quale SicurAUTO ha parlato da ultimo in questo articolo), ma anche al crollo del cavalcavia sull'A14 avvenuto soltanto due settimane fa, o l'incidente mortale sulla A10, accaduto ieri, sul quale si indaga anche per eventuali responsabilità del gestore autostradale. Insomma, se mi fa impressione che un banale incidente, ma con conseguenze severe, possa generare restrizioni gravissime nella sfera personale di chi lo provoca, mi fa meno impressione che chi causa morti per omessa manutenzione delle strade possa cavarsela con la pena, forse sì troppo leggera, dell'omicidio colposo semplice. Personalmente ritengo che la severità con la Pubblica Amministrazione, specialmente in un periodo come questo, sia sempre positiva.

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