Guida in stato di ebbrezza: al ciclista non viene sospesa la patente

Guida in stato di ebbrezza: al ciclista non viene sospesa la patente La Cassazione annulla una sentenza che sospendeva la patente al ciclista ubriaco. La sanzione solo a chi guida veicoli che richiedono l'abilitazione

La Cassazione annulla una sentenza che sospendeva la patente al ciclista ubriaco. La sanzione solo a chi guida veicoli che richiedono l'abilitazione

15 Maggio 2013 - 10:05

La Corte di Cassazione, IV sez. penale, con sentenza depositata il 6 maggio 2013, n. 19413/13, accoglie il ricorso di un ciclista che, fermato in sella al suo mezzo in comprovato stato di ebbrezza, si era visto comminare, tra le varie sanzioni, anche la sospensione della patente. La misura sospensiva era stata decretata dal Tribunale di Trento, che aveva interpretato in senso estensivo le parole contenute dalla norma di cui all'art.186, II comma, lett. c), che prevedono “in ogni caso” la sospensione della patente. Gli Ermellini, con un'interpretazione sistematica delle norme inerenti le sanzioni sulla patente, escludono che queste si possano applicare a chi viene fermato alla guida di velocipedi.

LA PENA PATTEGGIATA E LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE – Il ciclista dal gomito alto era stato colto in flagrante e per questo non aveva tentato spericolate difese, spesso inutili quando si tratta di reati relativi alla guida in ebbrezza alcolica, sul quale i Tribunali sono generalmente inflessibili. Aveva infatti scelto il patteggiamento, che permette, a fronte di una rinuncia a difendersi, di ottenere sconti di pena e alcuni vantaggi, come ad esempio la non menzione nel casellario giudiziale. Purtroppo nel patteggiamento non si può trattare delle sanzioni amministrative accessorie, quali le sanzioni che colpiscono la patente di guida, che vengono applicate direttamente dal Giudice. Di conseguenza, il ciclista forse non si aspettava, e di sicuro non ha gradito, che oltre alle sanzioni penali, la condanna contenesse anche la sospensione della patente di guida.

LA PATENTE SI SOSPENDE SOLO AGLI AUTOMOBILISTI E AI MOTOCICLISTI – Il Giudice del Tribunale di Trento aveva fatto perno sulle parole dell'art. 186, II comma, lett. c), che riguardano l'ebbrezza grave e stabiliscono che la sospensione della patente per chi guida in ebbrezza grave si applica “in ogni caso”. I Giudici di Piazza Cavour svolgono un ragionamento diverso, molto breve, un po' criptico, ma chiaro nelle conclusioni. Una modifica del Codice della Strada (L.94 del 2009) aveva introdotto l'art. 219bis C.d.S. che prevedeva l'applicabilità della sospensione della patente anche per chi commetteva il reato di guida in stato di ebbrezza alla guida di un ciclomotore (oggi il 219bis regola le sanzioni sulla patente per i minorenni n.d.r.). La norma in questione, applicabile nel tempo del commesso reato nel caso del ciclista, parlava di sanzioni che si applicano al certificato di idoneità alla guida, ovvero alla patente, “posseduti”. Secondo la Suprema Corte, quell'espressione significa che può subire il ritiro e le conseguenti sospensione o revoca della patente, solo chi si trova alla guida di un mezzo per guidare il quale è necessario avere un titolo di abilitazione. Per gli Ermellini insomma, devono coesistere due condizioni perchè siano applicabili le sanzioni sulla patente: che il reo possegga una patente, e che il reo stesse guidando in alterazione da ebbrezza un veicolo per il quale ci vuole la patente. Per questo annullano la decisione “estensiva” del Giudice di Trento, limitatamente alla statuizione sulla patente di guida.

RESTANO DUBBI SULL'OPPORTUNITA' DI DISTINGUERE TRA VEICOLI – Indubbiamente condurre una bicicletta è attività meno pericolosa, per sé e per altri, della guida di un motociclo, o di un'autovettura. Tuttavia anche in sella a una bicicletta si possono causare danni molto gravi. Una manovra avventata compiuta da un ciclista in mezzo alla strada, può infatti condurre a manovre d'emergenza anche i veicoli a motore, con conseguenze gravissime. Per questo, se è indubbiamente da incoraggiare l'utilizzo di forme di mobilità più ecologiche, si potrebbe di pari passo abbandonare gradualmente ogni analogia tra il velocipede e il pedone, e includere, con tutte le conseguenze giuridiche del caso, i velocipedi a pieno titolo nella categoria dei “veicoli”. Naturalmente porre vincoli e oneri a chi vuole usare la bici, rischia di scoraggiare la diffusione delle due ruote. Fa pensare però la notizia apparsa oggi sui giornali, di un “ciclista pirata” che a Milano ha investito una donna passando col rosso, facendole battere la testa e scappando a gran pedalate. La vittima stando alle ultime notizie, era in prognosi riservata.

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