Fuga e omissione di soccorso: doppia sospensione delle patente

Fuga e omissione di soccorso: doppia sospensione delle patente Cassazione: in presenza di più reati gravi connessi a norme del Codice della Strada

Cassazione: in presenza di più reati gravi connessi a norme del Codice della Strada, si cumulano i periodi previsti di sospensione della patente

2 Dicembre 2011 - 07:12

Gli Ermellini, con la sentenza n. 43012, del 23 novembre 2011, affermano il principio secondo cui non è applicabile il criterio della “continuazione” alle sanzioni accessorie di carattere amministrativo, come la sospensione della patente derivante da infrazioni a importanti norme del Codice della Strada. Quindi se si infrangono più norme sulla relative al comportamento i caso di incidente, che danno rispettivamente luogo a una sospensione minima di 1 anno e 1 anno e sei mesi, la pena della sospensione deve partire da 2 anni e mezzo, senza beneficio degli sconti previsti per i reati penali, nei casi di “reato continuato”, che è quello derivante dalla violazione di più norme con una sola azione od omissione.

CALCOLO ERRATO FAVOREVOLE ALL'IMPUTATO – Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel condannare un imputato alla sbarra per essersi allontanato dal luogo dell'incidente e non essersi fermato a soccorrere i feriti, aveva calcolato il periodo di sospensione della patente secondo il criterio previsto per i reati penali dall'art. 81 c.p., che permette, nei casi di violazione di più norme con un'unica azione od omissione, di prendere il reato più grave e utilizzare la pena prevista, aumentata fino al triplo. Così facendo, considerando come pena più grave quella prevista per la fuga dal luogo dell'incidente (art. 189, VI, C.d.S.), che comporta la sospensione da uno a tre anni della patente, era pervenuto a una quantificazione di un anno, valutando attenuanti e aggravanti. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona impugna il provvedimento, sostenendo che il periodo minimo di sospensione della patente da cui partire era pari alla somma dei due minimi previsti dalle norme  del C.d.S., relative alla fuga dal luogo dell'incidente, e alla mancata assistenza ai feriti, come previsto dall'art. 189 C.d.S., rispettivamente ai commi VI e VII, ovvero due anni e sei mesi. La Corte di Cassazione, confermando l'indirizzo per il quale si esclude l'applicabilità del principio della continuazione alle sanzioni amministrative, accoglie il ricorso del Procuratore Generale e rimette le carte nelle mani del Giudice di primo grado.

MASSIMO RIGORE PER I GRAVI ILLECITI STRADALI – L'argomentazione giuridica posta alla base del ricorso del Procuratore Generale di Ancona e fatta propria dalla Cassazione poggia su questioni piuttosto astratte, come l'utilizzabilità di un determinato criterio di calcolo della pena invece di un altro. Tuttavia, il risultato cui perviene la Suprema Corte è quello della maggiore severità nell'applicazione delle sanzioni connesse alle infrazioni del Codice della Strada. L'indirizzo della Corte si inserisce così in una tendenza ben precisa, che applica il massimo rigore verso le condotte stradali illecite, specie quelle che destano maggiore allarme sociale, come la mancata assistenza ai feriti in un incidente collegabile al proprio comportamento. Una tendenza che aveva portato quest'estate l'ex ministro dell'interno Maroni a ventilare l'ipotesi dell'introduzione del reato di omicidio stradale, come fattispecie penale che permetta di punire più severamente i responsabili di incidenti mortali, che attualmente subiscono condanne lievi, in quanto responsabili di omicidio colposo. Mentre il dibattito sull'omicidio stradale si è parzialmente placato, sommerso da altre emergenze nazionali, le norme che puniscono le condotte illecite sulla strada vengono interpretate in modo da scoraggiare i comportamenti riprovevoli, specie in caso di incidente.

di Antonio Benevento

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