Coronavirus: sospensione multe, non valida per chi paga a rate Emergenza Coronavirus: la sospensione dei pagamenti delle multe disposta la scorsa primavera non riguarda chi aveva optato per la rateazione

Coronavirus: sospensione multe, non valida per chi paga a rate

Emergenza Coronavirus: la sospensione dei pagamenti delle multe disposta la scorsa primavera non riguarda chi aveva optato per la rateazione

9 Novembre 2020 - 03:11

Come probabilmente ricorderete, durante la scorsa primavera, in pieno lockdown nazionale, venne disposto con il decreto Cura-Italia un periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, termine poi prorogato al 15 maggio. Tra i procedimenti sospesi erano inclusi anche quelli relativi alle multe stradali, ossia c’era la possibilità di ‘congelare’ i termini di pagamento delle sanzioni. Recentemente, però, una circolare del ministero dell’Interno ha specificato che la sospensione dei termini non può applicarsi ai pagamenti delle multe a rate.

PAGAMENTO DELLE MULTE STRADALI A RATE

A questo proposito giova ricordare che la legge, tramite l’articolo 202-bis del Codice della Strada, consente di pagare una multa a rate in presenza di specifici requisiti: l’importo della sanzione deve superare una cifra minima (200 euro in un unico verbale) e chi richiede l’agevolazione deve versare in condizioni economiche disagevoli (reddito imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a 10.628,16 euro + 1.032,91 euro per ogni eventuale familiare convivente). Si può chiedere di pagare una multa in 12, 24 o 60 rate in base all’importo della sanzione, l’ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e, cosa molto importante, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. E le somme rimanenti sono riscosse coattivamente in un’unica soluzione.

CORONAVIRUS: SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE MULTE

Fatta questa precisazione, torniamo alla sospensione dei procedimenti disposta dal Cura-Italia (“Ai fini del computo dei termini […] relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”, art. 103 comma 1, con successiva proroga al 15 maggio). Sospensione che ha riguardato sia il termine di 90 giorni per la notifica (360 per l’estero) delle multe, che quelli del pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni dalla notifica) e della presentazione dei ricorsi al Giudice di pace (30 giorni dalla notifica) e al Prefetto (60 giorni). Significa ad esempio che chi ha ricevuto la notifica il 5 aprile, i 60 giorni per effettuare il pagamento poteva iniziare a contarli dal 16 maggio.

Coronavirus sospensione multe rate

SOSPENSIONE MULTE PER EMERGENZA CORONAVIRUS: ESCLUSI I PAGAMENTI RATEALI

Tuttavia questa agevolazione non riguarda coloro che avevano chiesto di pagare la multa a rate. La circolare del Viminale n. 300/A/6218/20/115/28 ha chiarito infatti che la norma che ha consentito di ‘congelare’ i pagamenti delle multe stradali va interpretata in modo letterale, perché individua in modo tassativo le fattispecie alle quali la sospensione poteva applicarsi. E il fatto che nel comma 1-bis dell’art. 103 della legge di conversione del Cura-Italia fossero esplicitamente citati solo i termini “di esecuzione del pagamento in misura ridottaesclude ogni possibile riferimento alle rateazioni. Quindi vale solo il versamento ordinario, quello in unica soluzione.

Con la poco piacevole conseguenza che chi non ha effettuato i versamenti delle rate mensili che scadevano in quel periodo, credendo (anche in buona fede) di poter usufruire della sospensione dei termini, rischia di subire le ripercussioni previste dalla legge per chi non paga la prima rata o due rate successive consecutive: decadenza automatica del beneficio della rateazione, con obbligo di saldare l’intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata omessa.

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