I veicoli a trazione animale possono ancora circolare nel nostro Paese? Per il momento sì ma sono allo studio importanti novità, specie per quanto riguarda il servizio di piazza
In Italia i veicoli a trazione animale sono ancora permessi? Fino a circa 30 anni fa, soprattutto nelle città e nei paesi di provincia, i carretti trainati da cavalli erano piuttosto comuni, essendo spesso l’unico mezzo di trasporto dei contadini della zona. Oggi non è più così e al massimo gli unici mezzi a trazione animale, prevalentemente equina, sono le carrozze che nei posti turistici effettuano il servizio di piazza per il trasporto di persone. Comunque per rispondere alla domanda iniziale dobbiamo dire che sì, i veicoli a trazione animale sono tuttora liberi di circolare su strade pubbliche, rispettando ovviamente le dovute norme, anche se la mini riforma del Codice della Strada del 2019, rimasta per il momento in ghiaccio ma che potrebbe riprendere a breve l’iter per l’approvazione, inasprisce e non di poco le regole sull’utilizzo degli animali nei servizi di piazza.
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE NEL CODICE DELLA STRADA
In base all’articolo 49 del Codice della Strada i veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in: veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte (come quelle trainate da cani). Gli articoli da 64 a 70 del CdS sono invece quelli che definiscono nei dettagli le caratteristiche di costruzione dei veicoli a trazione animale, descrivendo per esempio le peculiarità dei dispositivi di frenatura e di segnalazione visiva (che sono obbligatori), dei cerchioni delle ruote e della targa (che deve contenere le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, nel caso, della massa complessiva a pieno carico).
LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
Per l’art. 183 del Codice della Strada ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali. L’art. 115 CdS ricorda invece che sono necessari appena 14 anni, purché il conducente sia in possesso dei requisiti fisici e psichici, per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali. L’accesso di questi veicoli alle diverse tipologie di strade è disciplinato dagli appositi segnali di divieto. Ovviamente un veicolo trainato da animali non può assolutamente circolare in autostrada e sulle strade extraurbane principali.
SERVIZIO DI PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
L’articolo 70 del Codice della Strada regolamenta il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte, utilizzato in prevalenza per accompagnare i turisti nei centri storici delle città d’arte. La licenza per questo tipo di attività è rilasciata dai Comuni, che determinano i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I soggetti interessati a effettuare il servizio devono presentare la domanda al proprio Comune di residenza (nel caso informarsi sulla corretta procedura presso l’ufficio competente, sono previsti dei costi) indicando tra le altre cose le caratteristiche del veicolo. Il Comune a sua volta verifica l’idoneità alla circolazione su strada del veicolo a trazione animale e rilascia la relativa targa, iscrivendo il mezzo nell’apposito registro comunale. Per i servizi di piazza con animali viene rilasciata un’ulteriore targa riportante la dicitura ‘Servizio di piazza’.
PROPOSTA DI MODIFICHE AL SERVIZIO DI PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
Come anticipavamo all’inizio, il servizio di piazza con veicoli a trazione animale potrebbe presto subire delle importanti modifiche se, prima o poi, diventerà legge la mini riforma del Codice della Strada dello scorso anno. Fra le varie modifiche, infatti, ce n’è una che a conti fatti dispone il divieto di utilizzo in città delle carrozze trainate da animali, limitandolo soltanto ai parchi e alle riserve naturali, oltre che in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere religioso, culturale, storico e di tradizione popolare. E sempre previo rilascio di una licenza speciale da parte dei Comuni interessati per fini ludici, culturali e turistici.