Ubriaco in monopattino: non c’è sospensione patente [Cassazione]

Ubriaco in monopattino: non c’è sospensione patente [Cassazione]

Chi circola ubriaco in monopattino è punito con multe severe e nei casi più gravi anche con l'arresto, ma non può subire la sospensione della patente. Lo conferma una sentenza della Cassazione

7 Dicembre 2023 - 11:30

Chi circola ubriaco in monopattino e provoca un sinistro è soggetto a varie sanzioni, dalla multa pecuniaria all’arresto nei casi più gravi, ma non può subire la sospensione della patente perché questa pena accessoria non può applicarsi a chi guida un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come sono appunto i monopattini elettrici. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 48083/2023) accogliendo parzialmente il ricorso di un conducente.

UBRIACO IN MONOPATTINO: MULTA E CARCERE MA NON SOSPENSIONE PATENTE

L’uomo, con sentenza del Tribunale di Milano, era stato condannato alla pena di 5 mesi e 10 giorni di arresto (sospesa con la condizionale) e a pagare un’ammenda di 1.400 euro, con la sanzione accessoria della revoca della patente, per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un monopattino elettrico benché fosse in stato di ebbrezza a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l, perdendo per tale motivo il controllo del veicolo e causando un sinistro stradale.

Contro tale sentenza il conducente del monopattino ha proposto ricorso in Cassazione, limitatamente all’applicazione della revoca della patente di guida, lamentando l’erroneità della decisione con cui il giudice di merito, al di fuori dell’accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di applicare nei suoi confronti la revoca del documento, in quanto disposta in violazione dell’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l’appunto, è il monopattino, che per legge è equiparato alle biciclette.

PERCHÉ NON SI PUÒ SOSPENDERE LA PATENTE A CHI GUIDA IL MONOPATTINO IN STATO D’EBBREZZA

La Cassazione ha accolto il ricorso per manifesta fondatezza. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello per cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (quindi vale anche per le biciclette, comprese le e-bike). Nella vicenda in questione la sanzione della revoca della patente di guida è stata quindi adottata per errore, e la Cassazione ha di conseguenza disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla parte concernente la revoca della patente.

Ubriaco in monopattino

GUIDARE IL MONOPATTINO DA UBRIACHI È PERICOLOSISSIMO

Ovviamente questa sentenza della Cassazione non giustifica in alcun modo chi circola ubriaco in monopattino, un comportamento gravissimo (del resto il soggetto protagonista della vicenda è stato comunque punito con una multa di ben 1.400 euro e, soprattutto, con la condanna a 5 mesi di carcere seppur con la condizionale), ma semplicemente rispetta il principio giurisprudenziale piuttosto ovvio secondo cui non si può sospendere la patente a chi commette un illecito alla guida di un mezzo per il quale la patente non è richiesta.

A questo proposito ricordiamo che la riforma del Codice della Strada 2024, già approvata dal Consiglio dei Ministri e attualmente in discussione in commissione Trasporti alla Camera, NON prevede la patente o un qualunque altro titolo abilitativo per guidare i monopattini elettrici, ma introduce l’obbligo di casco, targhino e assicurazione per la responsabilità civile.

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