Test salivare antidroga: cosa cambia col Codice della Strada 2025

Test salivare antidroga: cosa cambia col Codice della Strada 2025

Guida dopo aver assunto stupefacenti: le nuove norme del Codice della Strada introducono il test salivare antidroga, ecco cosa cambia

16 Dicembre 2024 - 14:00

Come è noto, la legge che ha parzialmente riformato il Codice della Strada, con modifiche entrate in vigore il 14 dicembre 2024, ha introdotto sanzioni più severe per la guida sotto stupefacenti: adesso, rispetto a prima, c’è reato solo per il fatto di essersi messi alla guida dopo aver assunto stupefacenti, senza la necessità di essere in uno stato di alterazione psico-fisica o di mostrarlo. Sono inoltre previste nuove modalità di verifica del reato da parte degli organi di Polizia stradale, che direttamente sul luogo del controllo possono sottoporre i conducenti a un test salivare antidroga sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati.

CODICE DELLA STRADA 2025: INTRODUZIONE DEL TEST SALIVARE

La nuova formulazione del comma 2-bis dell’art. 187 CdS prevede che “quando gli accertamenti di cui al comma 2 (accertamenti qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili, ndr) danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso“.

Il successivo comma 3 specifica che “qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale, ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope“.

COSA CAMBIA IN CONCRETO

In sostanza, quindi, cosa cambia con il nuovo Codice della Strada? Se prima era previsto un triplo grado di controlli sul conducente, volti a stabilire se questi avesse assunto sostanze vietate, e cioè:

  • un primo controllo preliminare svolto nell’immediatezza del fermo del veicolo con il conducente a bordo, anche attraverso apparecchi portatili;
  • un secondo livello di controllo svolto anch’esso nell’immediatezza del fermo del veicolo con il conducente a bordo, se il primo controllo ha dato esito positivo o se comunque vi sia il ragionevole sospetto che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti, sottoponendolo ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di Polizia;
  • un terzo livello di controllo, sostanzialmente alternativo al secondo, quando quest’ultimo non sia possibile perché manca il personale ausiliario o perché il conducente si rifiuta di sottoporvisi. In tale caso egli dev’essere accompagnato presso un’apposita struttura sanitaria (fissa o mobile) per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari.

Adesso è stata invece introdotta la possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente non sia limitato alla mucosa del cavo orale ma comprenda anche la saliva (fluido del cavo orale).

Il prelievo di liquido salivare del conducente, acquisito secondo modalità che dovranno essere fissate da apposite direttive adottate congiuntamente dal ministero dell’Interno e dal ministero della Salute in modo idoneo a garantire la custodia del campione prelevato, consentirà di accertare se costui abbia o meno assunto sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti dovranno essere effettuati da laboratori certificati e secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense. Il prelievo salivare, infine, dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e dell’integrità fisica dei conducenti e, in ragione delle sue caratteristiche peculiari (il liquido salivare costituisce microfiltrato del sangue, che è matrice elettiva per l’accertamento tossicologico), consentirà di verificare con certezza la recente assunzione della sostanza.

Da notare che con la nuova formulazione del comma 2-bis dell’art. 187 CdS è stato soppresso il riferimento all’adozione di un decreto ministeriale volto a definire le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti portatili da impiegare a tal fine, anche in considerazione del fatto che tale decreto, previsto sin dal 2010, non è stato mai adottato. Pertanto il controllo salivare avverrà secondo linee guida emanate dai ministeri dell’Interno e della Salute e presso laboratori certificati.

Controllo polizia

GUIDA SOTTO STUPEFACENTI E TEST SALIVARE: SANZIONI

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, il nuovo Codice della Strada dispone che fino a quando l’esito del test salivare non sarà disponibile (e se i controlli preliminari avranno dato esito positivo), gli agenti di Polizia potranno disporre il divieto di guidare per un periodo non superiore a 10 giorni e il veicolo sarà trasportato da un terzo al luogo indicato dal conducente o all’autorimessa più vicina.

La regola si applicherà anche se non sarà possibile procedere agli accertamenti diversi da quelli preliminari, se questi avranno dato esito positivo. In questo caso, il Prefetto disporrà che il conducente si sottoponga a visita medica entro 60 giorni presso l’apposita Commissione patenti, perché accerti l’idoneità alla guida. Se l’idoneità non sarà riconosciuta, si disporrà la revoca della patente e la nuova non potrà essere conseguita prima dei tre anni successivi. La patente sarà sospesa sino all’esito della visita medica: chi circolerà durante questo periodo, sarà soggetto a una sanzione da 168 a 678 euro e alla revoca della licenza di guida.

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